4 Novembre 2020
Agevolazioni Iva ad ampio raggio per l’abbigliamento protettivo
Le cessioni di guanti, mascherine, camici e occhiali effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato ai fini Iva. Questo il chiarimento data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 525 del 4 novembre 2020.
Il quesito riguardante la corretta interpretazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio è stato posto da un’azienda importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, tutti provvisti di marcatura CE e certificazione (Dpi). L’istante vende i prodotti menzionati ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione, del settore sanitario e a grossisti.
Secondo l’interpellante l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l’applicazione dell’Iva ridotta al 5%, spetterebbe ai suddetti articoli in presenza di due requisiti fondamentali, cioè essere qualificati Dpi ed essere destinati a finalità sanitarie.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che chiede un chiarimento sul concetto di finalità sanitarie e sui destinatari dell’esenzione (tipologie di aziende interessate).
L’Agenzia delle entrate per argomentare la sua risposta ricorda quanto già chiarito con la circolare n. 26/2020 che interviene proprio in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124 del decreto “Rilancio” (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”).
In particolare gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- avere i codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D
- essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020
- essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Inoltre, sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l’ambito applicativo “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
E appunto in base a queste argomentazioni e a quanto già chiarito dalla circolare n. 26/2020, la risposta odierna l’Agenzia precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.
Ultimi articoli
Attualità 10 Marzo 2026
Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico
Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.
Normativa e prassi 10 Marzo 2026
Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.