Normativa e prassi

30 Ottobre 2020

Numerazione fatture, impraticabile il sistema che genera equivoci

Non garantisce sequenzialità e univocità, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale ed europea, il sistema di numerazione delle fatture elettroniche che prevede l’identificazione attraverso un numero composto dalla data di emissione del documento seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 505 del 29 ottobre
 
L’istante ha ideato un sistema di numerazione delle fatture elettroniche che impedisce a clienti e collaboratori di conoscere il numero totale delle fatture emesse.
Ma come funziona? Per garantire la progressività, all’interno del numero è inserito il giorno di emissione del documento fiscale seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale. Il contribuente riporta alcuni esempi di e-fatture emesse il 1° e il 2 giugno 2020.
 
Ciò detto, il contribuente chiede se la numerazione così ottenuta possa ritenersi progressiva in considerazione dell’inserimento del codice esadecimale e del salto che viene a verificarsi per la parte relativa alla data (a titolo esemplificativo, dalla fattura n. 20200601001F del 1° giugno si passa alla fattura n. 202006020000 del giorno successivo).
Per l’istante il metodo proposto garantisce univocità e progressività, come quelli ordinari basati sull’anno solare e sistema decimale, di conseguenza, ritiene che possa essere adottato con tutta sicurezza.
 
Per l’Agenzia la soluzione non è così semplice. La risposta in esame ricorda che, dal 1° gennaio 2013, le fatture devono essere numerate con un numero progressivo in grado di identificarle in modo univoco (articolo 21, comma 2, lettera b), Dpr n. 633/1972), ma senza più la necessità di osservare la sequenzialità per anno solare (ogni anno si ricominciava dalla fattura n. 1).
L’ordinamento interno è in linea con le indicazioni Ue, secondo le quali la fattura deve contenere la data di emissione e un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura senza possibilità di sovrapposizioni con altri documenti dello stesso genere.
In merito, la risoluzione n. 1/2013 ha aperto la strada a qualsiasi modalità di numerazione purché garantisca i suddetti criteri, che non devono necessariamente essere legati alla collocazione temporale della fattura, infatti la numerazione può proseguire per tutta la vita dell’attività, senza ricominciare allo scadere dell’anno solare (vedi articolo “Fatture 2013: inizio da 1 o da X+1, si può ricominciare o continuare”).
 
Nella modalità descritta dall’istante, la progressività connessa alla data della fattura presenta evidenti criticità, perché riferita alla trasmissione del documento allo Sdi e, quindi, potenzialmente diversa da quella di svolgimento dell’operazione, da indicare nell’apposito campo della fattura (vedi articolo “E-fattura: nuovi chiarimenti in una circolare tutta dedicata”).
In sintesi, il sistema progressivo su base esadecimale anche se, di per sé, sembra in grado di assicurare la richiesta progressività, in realtà non rispetta i criteri Ue se abbinato alla data di emissione della fattura. Il sistema può comportare salti di data e conseguenti anomalie sui dati riportati nei registri contabili, con discordanze tra emissione della fattura, numerazione e annotazioni. Inoltre, osserva l’Agenzia, la maggior parte degli adempimenti Iva sono tuttora su base mensile o annuale
 
L’Agenzia fa presente, poi, che l’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per predisporre, dal 1° gennaio 2021, le bozze precompilate, ai fini Iva, dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
 
In definitiva, per l’Agenzia il sistema di numerazione proposto dall’istante non presenta le garanzie necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, quindi, non può essere a adottato.

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