22 Ottobre 2020
Tax credit servizi digitali editoria: online le faq per capire meglio
Come presentare la domanda, dubbi sui requisiti, precisazioni sui servizi ammissibili, documentazione necessaria. A un giorno dall’apertura del canale per la presentazione delle richieste, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblica le faq aggiornate che rispondono ai quesiti più frequenti riguardanti le modalità di accesso al bonus, valido per il 2020, destinato alle case editrici di quotidiani e periodici online. Il tax credit, previsto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio”, ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta, nello scorso anno, per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il Dpcm del 4 agosto 2020 ha definito le modalità di attuazione e accesso al bonus (vedi articolo “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le istruzioni per l’uso”). Per l’invio delle domande c’è tempo fino al prossimo 20 novembre tramite la procedura riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”
Le faq disponibili sul sito del dipartimento sono suddivise, per argomento, in quattro gruppi: modalità di presentazione della domanda, requisiti di accesso, servizi ammissibili e documentazione.
Vediamone qualcuna più da vicino.
Il dipartimento precisa, ad esempio, che non sono previste deleghe per la presentazione della domanda. L’istanza dovrà pervenire dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa.
Numerosi i chiarimenti richiesti in relazione ai requisiti d’accesso. Una casa editrice iscritta precedentemente soltanto come testata “a stampa” al Registro degli operatori di comunicazione, precisano le faq, per accedere al credito deve necessariamente aggiornare la sua posizione comunicando anche l’edizione in formato elettronico.
Dal beneficio sono escluse, specifica un’altra risposta, le agenzie di stampa anche se pubblicano in formato digitale, perché non possiedono il codice Ateco specificatamente richiesto dall’agevolazione. Sull’argomento, le risposte mettono bene in chiaro che requisito di ammissione all’agevolazione è l’attribuzione del codice Ateco “58 attività editoriali”, con le specifiche: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici).
Il dipartimento specifica, poi, che sono considerati servizi ammissibili per la fruizione del tax credit i costi per l’adattamento dei contenuti della rivista online sui siti web, sostenuti nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate in formato digitale e non quelli riferibili alla gestione corrente del giornale, non riconducibili a nessuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del Dpcm 4 agosto 2020.
In linea generale, riguardo ai costi agevolabili oppure no, il dipartimento sintetizza che il bonus è riconosciuto per i servizi di hosting di siti internet delle testate digitali, di protezione Vpn per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato online, per i servizi di connettività a internet (ad esempio Adsl e fibra ottica). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono invece esclusi i servizi dei e-commerce, licenze per l’utilizzo software di grafica, i canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.
L’ultima sezione della pagina dedicata alle faq si occupa di documentazione. Al riguardo, è precisato che l’attestazione da produrre in relazione alle spese sostenute per l’accesso al beneficio, deve essere rilasciata dai soggetti che pongono il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e alle risultanze contabili e, quindi, da Caf, professionisti abilitati e revisori legali dei conti. La suddetta documentazione non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 12 Febbraio 2026
Bilancio 2026, aliquota più leggera per le criptoattività in euro
Più alta, invece, l’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari La legge di bilancio 2026 (legge n.
Normativa e prassi 12 Febbraio 2026
La retribuzione convenzionale ingloba anche i fringe benefit
Il reddito dei lavoratori dipendenti con residenza in Italia e attività all’estero è determinato in modo forfettario secondo le convenzioni tra Stati e le stime definite dal ministero del Lavoro Non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Normativa e prassi 11 Febbraio 2026
Bonus fusioni fondazioni bancarie, novità al passo con la normativa
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni In linea con l’evoluzione normativa, il provvedimento firmato oggi, 11 febbraio 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, modifica, semplificandole, le procedure applicative del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che incorporano altre fondazioni in difficoltà, definite con il precedente provvedimento del 18 dicembre 2023 (vedi “Bonus fusione fondazioni bancarie, definiti termini e modi di fruizione”).
Normativa e prassi 11 Febbraio 2026
Modelli Iva e Iva base 2026, approvate le specifiche tecniche
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.