Normativa e prassi

21 Ottobre 2020

Royalties alla cantante svizzera: sono imponibili anche in Italia

Le royalties corrisposte da una società italiana alla cantante residente in Svizzera, per l’utilizzo industriale e commerciale, in ogni Paese del mondo, delle registrazioni delle sue esecuzioni e interpretazioni, vanno tassate anche in Italia con applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’articolo 12 della Convenzione Italia-Svizzera. Tale trattamento tributario dipende dalla formulazione dell’accordo tra i due Paesi che si differenzia, ad esempio, dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata con la Germania.
Questa, in particolare, prevede specificamente che “…i canoni a titolo di diritto d’autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in detto altro Stato” (articolo 12, comma 3, Convenzione Italia-Germania).
 
Con la risposta n 493 del 21 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate conferma il proprio orientamento, già comunicato all’artista nel 2019, alla società istante che, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare alle royalties in argomento.
 
Nel dettaglio, spiega che, con la risoluzione n. 12/2004, nel fornire chiarimenti in merito all’applicazione della citata disposizione della Convenzione Italia-Germania, riguardo al distinguo tra i compensi derivanti dal “diritto d’autore” e quelli “connessi” all’esercizio del diritto d’autore, ha richiamato il Commentario al modello di Convenzione Ocse. il quale, opera una netta distinzione  tra i diritti corrisposti per le “dirette” radiotelevisive, titolati nel modello, all’articolo 17, “Artisti e sportivi”, che sono compensi di natura artistica, da quelli erogati in caso di registrazione dell’esecuzione e successiva distribuzione, che sono canoni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12,  del medesimo modello di Convezione, dal titolo “Canoni”.
In base a tali interpretazioni, l’Agenzia, con la risoluzione del 2004, ha affermato che i “compensi per diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore”, sono imponibili solo in Germania e sugli stessi non deve essere operata in Italia alcuna ritenuta alla fonte, ma solo nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania.
 
A differenza di questa, quella siglata tra Italia e Svizzera, all’articolo 12, comma 3, designa come canoni “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche – comprese le pellicole cinematografiche e  di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive” e, per tale motivo le royalties corrisposte all’artista sono da assoggettare a imposta, anche in Italia, in misura non eccedente il 5% del loro ammontare lordo.
 
In pratica, per il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a titolo di diritto connesso all’esercizio del diritto d’autore ad artisti residenti in Paesi diversi dalla Germania, con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni, è necessario rinviare alla specifica Convenzione stipulata con il Paese di volta in volta interessato.

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