21 Ottobre 2020
Contributi Fasi per i pensionati non imponibili in capo agli “attivi”
La società che ha erroneamente effettuato ritenute Irpef su contributi che non andavano tassati può presentare istanza di rimborso entro il termine decadenziale di 48 mesi, decorrente dal momento del versamento. Qualora dovesse decidere di erogare anticipatamente ai sostituiti l’importo spettante, questo concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 491 del 21 ottobre 2020. A sollecitarla, una società che chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dei contributi versati dall’azienda per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi). In particolare, si vuol sapere se tali contributi – parametrati al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo – concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per i dirigenti in servizio; e, nell’ipotesi in cui non siano imponibili, quali sono le modalità per ottenere il rimborso delle ritenute operate in anni passati.
Secondo la società:
- i contributi non partecipano alla formazione del reddito dei dirigenti in servizio, che rappresentano sono un parametro per il calcolo dell’importo dovuto dall’azienda
- le ritenute erroneamente versate possono essere recuperate tramite presentazione di istanza di rimborso da parte della società, in qualità di sostituto d’imposta, entro 48 mesi dalla data del relativo versamento
- in attesa dell’erogazione del rimborso da parte del Fisco, l’anticipazione delle somme ai dirigenti, da parte delle società, non assume rilevanza reddituale.
L’Agenzia delle entrate ricorda che, in relazione al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, ha già avuto modo di esprimersi in diversi documenti di prassi. In particolare, nella risoluzione 78/2004, ha precisato che, affinché i contributi Fasi non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir), occorre che anche per quelli a carico del datore di lavoro si possa rinvenire un collegamento diretto tra il versamento effettuato dall’azienda e la posizione del singolo dipendente pensionato, circostanza che, nel caso in esame, non sussiste, dal momento che la società versa al fondo un contributo cumulativo e indifferenziato, parametrato al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo stesso. Di conseguenza, i dirigenti in quiescenza, a differenza di quelli in servizio, non beneficiano della norma richiamata. In ogni caso, l’assenza di una imputazione diretta al pensionato del contributo non consente di ravvisare in esso una componente reddituale. A maggior ragione, i contributi versati in favore dei pensionati non generano materia imponibile nei confronti dei dirigenti in servizio.
Per quanto riguarda il rimborso (articolo 38, Dpr n. 602/1973), la relativa istanza può essere presentata o dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento o dal sostituito che ha percepito le somme erroneamente tassate. Quanto al momento da cui far decorrere il termine decadenziale di 48 mesi, si considera:
- se il richiedente è il sostituto d’imposta, la data dell’errato versamento della ritenuta. Più precisamente, se il pagamento è avvenuto in totale assenza del presupposto, il termine decorre dalla data del pagamento stesso; se la richiesta riguarda eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti “provvisori”, cui successivamente non corrisponda le determinazione dell’obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo (risoluzione 459/2008)
- se il richiedente è il sostituito, la data in cui la ritenuta è stata erroneamente operata.
Nella fattispecie rappresentata, poiché è la società a presentare l’istanza in qualità di sostituto, il termine decorre dal momento dell’erroneo versamento delle ritenute. Il rimborso sarà erogato direttamente alla società e non ai singoli dirigenti.
Circa l’anticipazione corrisposta dall’azienda in favore dei dirigenti, tali somme concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei percettori. Questo perché l’elenco delle somme e i valori che non concorrono (o concorrono solo parzialmente) al reddito di lavoro dipendente (citato articolo 51, comma 2, Tuir) è tassativo.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.