21 Ottobre 2020
Contributi Fasi per i pensionati non imponibili in capo agli “attivi”
La società che ha erroneamente effettuato ritenute Irpef su contributi che non andavano tassati può presentare istanza di rimborso entro il termine decadenziale di 48 mesi, decorrente dal momento del versamento. Qualora dovesse decidere di erogare anticipatamente ai sostituiti l’importo spettante, questo concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 491 del 21 ottobre 2020. A sollecitarla, una società che chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dei contributi versati dall’azienda per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi). In particolare, si vuol sapere se tali contributi – parametrati al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo – concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per i dirigenti in servizio; e, nell’ipotesi in cui non siano imponibili, quali sono le modalità per ottenere il rimborso delle ritenute operate in anni passati.
Secondo la società:
- i contributi non partecipano alla formazione del reddito dei dirigenti in servizio, che rappresentano sono un parametro per il calcolo dell’importo dovuto dall’azienda
- le ritenute erroneamente versate possono essere recuperate tramite presentazione di istanza di rimborso da parte della società, in qualità di sostituto d’imposta, entro 48 mesi dalla data del relativo versamento
- in attesa dell’erogazione del rimborso da parte del Fisco, l’anticipazione delle somme ai dirigenti, da parte delle società, non assume rilevanza reddituale.
L’Agenzia delle entrate ricorda che, in relazione al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, ha già avuto modo di esprimersi in diversi documenti di prassi. In particolare, nella risoluzione 78/2004, ha precisato che, affinché i contributi Fasi non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir), occorre che anche per quelli a carico del datore di lavoro si possa rinvenire un collegamento diretto tra il versamento effettuato dall’azienda e la posizione del singolo dipendente pensionato, circostanza che, nel caso in esame, non sussiste, dal momento che la società versa al fondo un contributo cumulativo e indifferenziato, parametrato al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo stesso. Di conseguenza, i dirigenti in quiescenza, a differenza di quelli in servizio, non beneficiano della norma richiamata. In ogni caso, l’assenza di una imputazione diretta al pensionato del contributo non consente di ravvisare in esso una componente reddituale. A maggior ragione, i contributi versati in favore dei pensionati non generano materia imponibile nei confronti dei dirigenti in servizio.
Per quanto riguarda il rimborso (articolo 38, Dpr n. 602/1973), la relativa istanza può essere presentata o dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento o dal sostituito che ha percepito le somme erroneamente tassate. Quanto al momento da cui far decorrere il termine decadenziale di 48 mesi, si considera:
- se il richiedente è il sostituto d’imposta, la data dell’errato versamento della ritenuta. Più precisamente, se il pagamento è avvenuto in totale assenza del presupposto, il termine decorre dalla data del pagamento stesso; se la richiesta riguarda eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti “provvisori”, cui successivamente non corrisponda le determinazione dell’obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo (risoluzione 459/2008)
- se il richiedente è il sostituito, la data in cui la ritenuta è stata erroneamente operata.
Nella fattispecie rappresentata, poiché è la società a presentare l’istanza in qualità di sostituto, il termine decorre dal momento dell’erroneo versamento delle ritenute. Il rimborso sarà erogato direttamente alla società e non ai singoli dirigenti.
Circa l’anticipazione corrisposta dall’azienda in favore dei dirigenti, tali somme concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei percettori. Questo perché l’elenco delle somme e i valori che non concorrono (o concorrono solo parzialmente) al reddito di lavoro dipendente (citato articolo 51, comma 2, Tuir) è tassativo.
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