12 Ottobre 2020
Art-bonus solo per le ristrutturazioni, non per il generico sostegno all’ente
Una fondazione istituita come ente di diritto pubblico e poi trasformata in fondazione di diritto privato che ha avuto in concessione dal dipartimento del Territorio del Mef l’immobile storico in cui risiede e l’annesso museo, potrà fruire dell’art-bonus per gli interventi di restauro e manutenzione eseguiti sullo stesso edificio. La precisazione arriva dall’Agenzia con la risposta n. 464/E del 12 ottobre 2020.
L’istante, in particolare, chiede se sono ammesse all’art-bonus le erogazioni destinate a interventi di restauro, protezione e manutenzione del palazzo avuto in concessione e, in secondo luogo, se alla Fondazione può essere attribuita natura giuridica di istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica, potendo così fruire del credito d’imposta anche per le erogazioni liberali dirette al sostegno delle sue attività istituzionali.
L’Agenzia fa un excursus della normativa e della prassi che disciplinano l’art-bonus, a partire dal decreto istitutivo (Dl n. 83/2014) che ha introdotto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Il bonus spetta alle persone fisiche ed enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate agli affidatari del bene da ristrutturare.
Gli interventi devono essere diretti, fra l’altro, alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, alla realizzazione o potenziamento di strutture senza scopo di lucro dedicate allo spettacolo, agli interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Per quanto riguarda il requisito della “appartenenza pubblica”, l’Agenzia ricorda la risoluzione n. 136/2017, in cui viene precisato che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche in presenza di altre caratteristiche , come ad esempio quando il destinatario delle erogazioni è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche, gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo, è sottoposto, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione. Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato, perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.
Nel formulare la risposta, l’Agenzia si è avvalsa del parere del ministero per le Attività e i beni culturali il quale, riguardo il primo quesito, ha precisato che le erogazioni liberali nei confronti della Fondazione in esame potranno senz’altro fruire dell’art-bonus, essendo chiaro che le somme sono destinate a un bene culturale pubblico concesso in uso alla Fondazione. Riguardo il secondo profilo, quello dell’”appartenenza pubblica”, nel citato parere viene precisato, in sintesi, che tale elemento deve essere collegato alla nozione di “istituti e luoghi della cultura” (articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs n. 42/2004), requisito che si può considerare esistente per il museo, ma non per la Fondazione, la cui molteplicità di scopi istituzionali non consente una piena identificazione con la nozione di istituto o luogo della cultura.
Pertanto, alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene, in linea con il Mibact, che possano essere ammesse al beneficio fiscale dell’art-bonus anche le erogazioni liberali destinate al sostegno del museo, incluse la biblioteca e la fototeca che ne fanno parte, ma non quelle destinate a sostenere genericamente la Fondazione.
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