12 Ottobre 2020
Mutuo per “apparente” seconda casa: un nuovo atto per l’imposta minima
L’emigrato all’estero che, in occasione dell’acquisto di un appartamento in Italia (il primo e unico) realizzato tramite mutuo bancario, ha erroneamente versato sul finanziamento l’imposta sostitutiva del 2%, applicabile in questo caso per l’acquisto di una seconda casa, non può chiedere il rimborso di quanto pagato in più. L’unica chance per recuperarlo è ritoccare il mutuo originario.
Questo in quanto il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la banca erogatrice del mutuo che applica l’imposta sostitutiva al posto di quelle di registro, bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative in relazione a determinate operazioni di finanziamento.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 462/E del 12 ottobre 2020, osservando inoltre che il contribuente, nel contratto di mutuo registrato, ha dichiarato che il finanziamento è stato acceso per l’acquisto di un immobile a uso abitativo da adibire a “seconda casa”.
È proprio questa dichiarazione, continua l’amministrazione, che ha determinato il pagamento della imposta sostitutiva del 2% (applicabile in tutti i casi in cui non ricorrono le condizioni previste dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, Dpr n 131/1986) e non di quella dello 0,25%, applicabile ai finanziamenti erogati per l’acquisto di prime case. Perché, in realtà, il contribuente istante ha comprato in Italia la sua prima casa.
Altro motivo per cui il contribuente non può chiedere il rimborso è dato dall’articolo 18 del Dpr n. 601/1973, secondo il quale, tra l’altro “qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 percento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo”.
Il contribuente potrà rimediare e recuperare quanto versato in più con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 25 Giugno 2026
Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione
Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte.
Normativa e prassi 25 Giugno 2026
Agevolazioni compendio unico, occorre il trasferimento del diritto
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per ottenere i benefici fiscali connessi alla cessione di un fondo rustico, occorre che l’acquisto sia a titolo derivativo e non originario Con la risposta a interpello n.
Attualità 25 Giugno 2026
Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps
Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.
Normativa e prassi 24 Giugno 2026
Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2
Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.