5 Ottobre 2020
Niente “bonus sanificazione” per il servizio di telemedicina
Gli esempi forniti dal legislatore e la ratio della norma agevolativa, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza, portano a escludere dal credito d’imposta introdotto dal “decreto rilancio” le spese sostenute per l’acquisto di un’apparecchiatura che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizi di telemedicina.
È la risposta n. 441/E del 5 ottobre 2020 all’istanza di interpello presentata da una società che, commercializzando il macchinario in questione, ritiene che le spese per il suo acquisto siano agevolabili ai sensi del comma 2, lettera e), dell’articolo 125, Dl n. 34/2020.
La norma richiamata ha introdotto un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nell’anno in corso da esercenti attività d’impresa, arti e professioni e da enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In particolare, la lettera e) del comma 2, nell’ambito della quale l’interpellante ritiene di poter ricondurre l’acquisto del macchinario per il servizio di telemedicina, fa riferimento ai “dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione”.
Secondo l’Agenzia, però, i dispositivi citati dalla norma sono quelli volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus Sars-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza. Ciò, in considerazione dell’esemplificazione offerta dal legislatore (“barriere e pannelli protettivi”) e della ratio dell’agevolazione, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.
Pertanto, le spese per il macchinario descritto nell’istanza di interpello non sono assimilabili a quelle previste dalla disciplina in esame e, di conseguenza, per esse, non è possibile fruire del “bonus sanificazione”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.