Normativa e prassi

17 Settembre 2020

Niente Irpef per la donazione al contagiato da Covid-19

La risposta n. 368 del 17 settembre 2020 chiarisce i dubbi di una federazione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, che, nello scorso aprile, ha promosso una raccolta di donazioni destinate a un fondo di solidarietà.

Le risorse andranno distribuiti agli iscritti al fondo colpiti dal Covid-19 o alle loro famiglie, con i seguenti criteri:

  1. a sostegno di coloro che, sottoposti a quarantena, anche volontaria, hanno dovuto allontanarsi dalla loro famiglia. In tal caso è previsto un rimborso forfetario di 75 euro al giorno fino a un massimo 30 giorni, per le spese di affitto, d’albergo, alimentari, spostamenti e di aiuto ai familiari. I 75 euro saranno erogati anche se superiori ai costi documentati dal beneficiario per coprire le altre spese non facilmente certificabili
  2. come contributo destinato agli iscritti guariti dal contagio che devono sostenere spese extra per cure mediche e riabilitative dovute alla malattia, compreso il sostegno psicologico. In questo caso il rimborso è di 10mila euro per le spese mediche e riabilitative e di 2mila euro per il supporto psicologico
  3. per sostenere gli iscritti che non hanno potuto svolgere la propria attività a causa del contagio ai quali andrà un’indennità di 100 euro al giorno per ogni giorno di degenza e successivo periodo di riabilitazione
  4. a sostegno del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli di età non superiore a 26 anni, dell’iscritto deceduto a causa del Covid-19.

Tanto premesso la Federazione chiede quale sia il corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte e i conseguenti adempimenti tributari richiesti ai fini della ritenuta d’acconto Irpef e le modalità di certificazione delle somme erogate.
L’istante ritiene che sulle somme corrisposte non vada operata ritenuta Irpef perché non corrisposti in sostituzione di redditi ed equiparabili ai contributi erogati dall’Inps in base agli articoli 27 e seguenti del decreto “Cura Italia”. Non imponibili, per la Federazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Tuir, anche gli aiuti economici destinati ai familiari dei deceduti.

L’Agenzia delle entrate approfondisce le norme del “Cura Italia” riportate nell’interpello. Gli articoli 27 e 28 richiamati riconoscono un’indennità straordinaria di 600 euro a favore, rispettivamente, dei liberi professionisti e Co.co.co. iscritti alla Gestione separata dell’Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata. Le somme erogate, in tal caso, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef. L’indennità va richiesta dagli interessati all’Inps che la eroga direttamente.
A questo punto il documento di prassi evidenzia che a differenza di quanto disposto dalle norme suddette, le indennità oggetto dell’interpello non sono erogate dall’Ente di previdenza su domanda dell’interessato, ma corrisposte direttamente dall’istante. Inoltre, trattandosi di agevolazioni tributarie e, quindi di stretta interpretazione, non possono essere estese ad altre ipotesi “similari” come invece sostenuto dall’istante. Nessuna attinenza anche con i successivi articoli 29 e 30 dello stesso decreto, riguardanti le indennità erogate dall’Inps ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, e del settore agricolo.

Messi da parte, quindi, gli argomenti a sostegno della non imponibilità delle donazioni portati dalla federazione, l’Agenzia arriva alle stesse conclusioni ma su basi diverse.
Il documento di prassi fa riferimento al Regolamento che disciplina la stessa campagna di raccolta fondi di cui parla l’interpello, dal quale emerge che “ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità” e che “Le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti. La Federazione registrerà in modo separato ciascuna singola erogazione rilasciando al beneficiario le certificazioni previste dalla normativa vigente. Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni effettuate”, infine, “Qualora al termine della campagna siano presenti nel fondo di solidarietà … delle somme non impegnate e non erogabili, … le stesse saranno destinate, previa delibera del Comitato Centrale a specifiche iniziative nei confronti degli iscritti.

Dal Regolamento appare chiaro la Federazione è semplice organizzatrice della raccolta e distributrice delle donazioni che altrimenti andrebbero direttamente agli iscritti colpiti da Covid-19. Le somme corrisposte rappresentano, quindi, erogazioni liberali non imponibili per i beneficiari anche se percepite tramite l’istante, perché non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir.

Niente Irpef per la donazione al contagiato da Covid-19

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