Normativa e prassi

17 Settembre 2020

Le somme erogate “una tantum” vogliono la tassazione separata

È la tassazione separata il corretto regime fiscale da applicare all’importo una tantum forfetario erogato per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferiti al periodo di vacatio del Ccnl, poiché si tratta di una causa di carattere giuridico che ne consente l’applicazione. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 367 del 17 settembre 2020 data dall’Agenzia delle entrate.
 
La richiesta di chiarimenti arriva da una associazione che rappresenta a livello nazionale, nelle relazioni industriali, le società associate ed è delegata a stipulare il contratto collettivo nazionale di categoria (Ccnl).
L’istante in data 17 gennaio 2020 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali il rinnovo della parte normativa ed economica del Ccnl, con validità 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, in cui è previsto che nel mese di febbraio 2020 venga corrisposto a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 – 31dicembre 2019, un importo forfettario di 1.200 euro lordi, a titolo di “una tantum per il pregresso“, non riparametrato per livello di inquadramento.
Nell’interpello l’istante vuole sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare a tali somme erogate in riferimento al periodo di vacatio contrattuale 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019; l’associazione ritiene che le stesse debbano essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
 
L’Agenzia concorda con l’associazione istante ed esplicita attraverso la documentazione normativa e di prassi quale sia il corretto comportamento da attuare.
È l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir che prevede l’applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
La tassazione separata rappresenta una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, che ha lo scopo di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un danno per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva.
Nel ricordare i diversi documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo sull’argomento, i funzionari dell’Agenzia si soffermano sulla circolare 23/1997 con la quale è stato precisato che il regime di tassazione separata non si applica nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione di dette somme, mentre se ricorre una causa “giuridica” individuata dalla norma, o se sopraggiungono norme di legge, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, per l’applicazione della tassazione separata non occorre effettuare nessun accertamento che riguardi il ritardo nella corresponsione, né alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (cfr risoluzione n.151/2017).
Inoltre, la risoluzione 43/2004 ha precisato che nel periodo di vigenza contrattuale basta che l’erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui le retribuzioni si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è il Ccnl a prevedere che le aziende firmatarie si impegnano all’erogazione dell’una tantum per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferiti al periodo di vacatio contrattuale (1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019) e, quindi, in questo caso, si individua una motivazione di carattere giuridico che consente l’applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, e, quindi, della tassazione separata.

Le somme erogate “una tantum” vogliono la tassazione separata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto