7 Settembre 2020
Locazione e concessione pari sono. Il tax credit negozi e botteghe vive
La società intestataria di un contratto di concessione di un immobile pubblico classificato C1, dove svolge l’attività di vendita di beni e servizi al pubblico, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, può usufruire del credito d’imposta “locazione negozi e botteghe”. Questo anche se l’articolo 65 del Dl “Cura Italia”, che ha previsto lo specifico sconto fiscale, si esprime solo in termini di “canone di locazione”, senza alcuna ulteriore precisazione in merito ad altri eventuali rapporti contrattuali.
L’accesso all’agevolazione – consistente in un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – infatti, non è impedito dalla forma giuridica del contratto, assimilabile senza dubbio a quella della locazione “tipica” perché avente la stessa funzione economica.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 318 del 7 settembre 2020, richiamando un proprio documento di prassi (circolare n. 14/2020 – vedi articolo “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate), con il quale ha fornito il medesimo chiarimento riguardo a un bonus simile, quello previsto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio”.
In particolare, al paragrafo 3, ha precisato che “i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili … avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti” e che il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico””.
Detto ciò, pertanto conclude che, considerata la sostanziale identità delle due agevolazioni, i chiarimenti forniti con la circolare n. 14, si addicono anche al credito per negozi e botteghe.
Nel caso in esame, quindi, a prescindere dalla qualificazione giuridica del negozio e tenuto conto che la struttura contrattuale della concessione presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, la società istante potrà fruire dello specifico credito d’imposta per negozi e botteghe.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 17 Novembre 2025
Come presentare il modello AA5/6, le novità per enti e associazioni
In caso di cambio del rappresentante legale, il modello andrà presentato all’ufficio dell’Agenzia competente per domicilio fiscale, o inviato con raccomandata, Pec o tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” L’Agenzia rafforza il controllo e la trasparenza nel processo di attribuzione del codice fiscale e nella gestione delle variazioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Analisi e commenti 17 Novembre 2025
Le immobilizzazioni immateriali (1), regole contabili in aggiornamento
Restyling al principio contabile Oic 24. In attesa della versione definitiva, una guida in tre puntate per orientarsi tra disciplina civilistica e tributaria di questa voce dello stato patrimoniale Il principio contabile Oic24 detta i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, validi per le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.
Attualità 14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Attualità 14 Novembre 2025
Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute
Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.