31 Agosto 2020
Bonus facciate ad ampio raggio per il rinnovo degli elementi dei balconi
Ammessa l’agevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso. Inoltre, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto si tratta di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 289 del 31 agosto 2020.
Un contribuente chiede se per determinati interventi, in relazione ai quali intende procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica, può usufruire del bonus facciate. Nel dettaglio, vuole effettuare:
– il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l’infiltrazione dell’acqua piovana, provocando il distacco dell’intonaco
– la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone
– la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato l’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020 che ha introdotto l’agevolazione in argomento, specifica in particolare che, in relazione agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la circolare n. 2/2020 ha chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi (vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”). Inoltre, la detrazione del 90% spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia rileva che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e in ossequio ad ogni adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso.
L’agevolazione viene riconosciuta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
Infine, l’Agenzia ricorda che l’articolo 121 del Dl “Rilancio” stabilisce che coloro che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 ha definito le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
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