Normativa e prassi

31 Agosto 2020

Aliquote Irpef e tassazione separata: non si può scegliere in dichiarazione

Il soggetto che ritiene più conveniente la tassazione ordinaria anziché quella separata prevista dalla norma, per fruire del bonus ristrutturazione, ne può fare richiesta dopo la liquidazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al competente ufficio territoriale. Questo in sintesi il contenuto della risposta a interpello n. 290 del 31 agosto 2020.

Il quesito è posto da un contribuente che dal 1° gennaio del 2019 ha cessato l’attività lavorativa e percepisce, dalla stessa data, due assegni mensili:

  • uno per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito” (legge n. 92/2012 e decreto interministeriale n. 83486/2014), erogato dall’Inps
  • l’altro a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà, erogato dal Banco BPM Spa.

Entrambe le indennità sono soggette a tassazione separata, con l’utilizzo delle aliquote Tfr, come indicato all’articolo 17 del Tuir.

Lo stesso contribuente, nel presentare la richiesta di chiarimenti, dichiara di non percepire altri redditi al di là degli assegni, ma di essere proprietario di due immobili: l’abitazione principale e un’altra posseduta al 50%.
Arriviamo quindi al nocciolo della richiesta. Per fruire del bonus ristrutturazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), l’istante ritiene di poter scegliere anno per anno, in sede di dichiarazione dei redditi,  -secondo l’articolo 11 comma 1 lettera a) della legge 212/2000, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente tenuto conto delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione, la soluzione a lui più vantaggiosa, optando tra:

  • l’applicazione delle aliquote ordinarie dell’Irpef all’assegno dell’Inps e la tassazione separata all’erogazione da parte di BPM
  • l’applicazione delle aliquote ordinarie su entrambi gli assegni
  • non sottoporre a tassazione ordinaria Irpef nessuno dei due proventi e mantenere la tassazione separata già operata dai soggetti erogatori.

Per fare chiarezza, l’Agenzia riepiloga le norme che si riferiscono all’oggetto della richiesta.
Il contribuente, come indicato all’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 17 del Tuir, non può scegliere il regime della tassazione ad aliquote ordinarie in sede di dichiarazione. La norma stabilisce, infatti, che gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le imposte dovute, facendo concorrere le somme percepite alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente.
Sull’argomento, poi, l’articolo 1 del Dpr n. 600/1973, al terzo comma, stabilisce che i redditi a tassazione separata -come quelli in questione- non devono essere esposti in dichiarazione dei redditi quando sono corrisposti da soggetti che sono obbligati a effettuare (e dichiarare) la ritenuta d’acconto.
Alla luce di tutto ciò appare chiaro che il contribuente non può scegliere, anche se ritiene che la tassazione ordinaria sia più favorevole, di indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli emolumenti ricevuti, assoggettati a tassazione separata dagli eroganti,.

L’articolo 17 del Tuir prevede che l’Agenzia delle entrate, una volta proceduto alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette alla tassazione separata, deve comunicarne l’esito al contribuente.
In questa fase l’istante, per beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, potrà, dopo aver ricevuto la comunicazione con l’esito della liquidazione, rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia che, in sede di assistenza, procederà alla modifica della dichiarazione facendo concorrere gli emolumenti al reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti e utilizzando (dopo la verifica dei presupposti) le detrazioni spettanti per la ristrutturazione edilizia a scomputo dell’imposta calcolata, così come ritenuto più conveniente dal contribuente.

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