5 Agosto 2020
Senza surplus il credito ReS alla Pmi obbligata a revisione legale dei conti
La società istante, iscritta, dal 2019, nella sezione speciale delle Pmi innovative del registro della camera di commercio, tenuta per legge, per mantenere tale iscrizione, alla certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, non può incrementare con le spese sostenute per tale certificazione, il credito d’imposta riconosciuto in relazione all’attività di ricerca e sviluppo svolta. In tal caso, chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 246 del 5 agosto 2020, la certificazione richiesta non rappresenta un costo supplementare connesso al tax credit concesso. Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, non può essere applicato l’incremento al credito d’imposta previsto dall’articolo 3, comma 11, del Dl n. 145/2013.
La contribuente, appunto, chiede all’amministrazione se può usufruire dell’aumento del credito d’imposta, in base al già richiamato comma 11 dell’articolo 3, per il compenso corrisposto al professionista nominato dall’assemblea dei soci come revisore legale esclusivamente per adempiere a quanto richiesto dal tax credit R&S. L’impresa sostiene che per sue caratteristiche non è tenuta alla nomina del revisore legale dei conti, ma solo a far certificare il suo bilancio da parte di un revisore contabile e, quindi, che è inclusa tra le imprese che possono usufruire del surplus disposto dal comma 11 menzionato.
Come anticipato l’Agenzia è di parere diverso. Il punto di partenza delle sue conclusioni è naturalmente l’agevolazione introdotta all’articolo 3 del Dl n. 145/2013, che nella versione vigente fino al 31 dicembre 2019 prevedeva un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuavano, dal 2015 al 2020, investimenti in attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 25%, elevata al 50% nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il beneficio è stato successivamente regolamentato con il decreto attuativo 27 maggio 2015 del Mef di concerto con il Mise, mentre l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con le circolari nn. 5/2016, 13/2017, 10/2018 e 8/2019.
Successivamente, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 209, legge n. 160/2019) ha “accorciato” il periodo di vigenza dell’agevolazione anticipando al 31 dicembre 2019 il periodo di applicazione del tax credit.
Fatte le premesse, l’Agenzia chiarisce che sono incluse nella determinazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, entro determinati limiti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione della documentazione contabile esclusivamente per le “sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti”.
Non è il caso dell’istante. La società che propone l’interpello, infatti, in qualità di Pmi innovativa, è obbligata alla certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro (all’articolo 4, comma 1, n. 3, lettera b), Dl n. 3/2015).
A confermare l’obbligo generalizzato e non su base volontaria per le Pmi innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, anche il Mise con la nota 222697/ 2015, la circolare n. 3683/2015 e con il parere n. 19271/2016, con i quali il ministero ribadisce che “dovendosi individuare nella certificazione, un obbligo generalizzato che la norma pone per tutte le società che perseguono l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si deduce che il tipo di incarico di certificazione da conferire al revisore sia del tipo legale disciplinato dal D. Lgs 39/2010, anziché volontario”.
In conclusione, chiarisce l’Agenzia, dall’esame della disciplina riguardante le Pmi innovative emerge che la società istante non rientra tra le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e, pertanto, non può beneficiare dell’incremento previsto dall’articolo 3, comma 11, del Dl 145/2013.
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