3 Agosto 2020
Rivalutazione partecipazioni 2019: termine pagamento 2ª rata invariato
Il Dl “Rilancio”, sia prima sia post conversione, non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura anche riguardo alle partecipazioni possedute al 1° luglio 2020. Quindi, nessun effetto Covid sul pagamento della seconda rata relativa a una rivalutazione “datata 2019”.
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 236 del 3 agosto 2020, rileggendo le disposizioni agevolative dell’attuale articolo 137 del “Rilancio”, non può che scoraggiare l’istante.
Quest’ultimo, in sostanza, avrebbe voluto avvalersi di tale norma, combinata con le numerose disposizioni legislative che, in fase di emergenza da Covid-19, hanno prorogato e sospeso diversi adempimenti e versamenti fiscali, per spostare al prossimo 15 novembre il versamento della seconda rata di una sostitutiva rateizzata, relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (articolo 5, legge n. 448/2001) possedute al 1° gennaio 2019 (articolo 1, comma 1053 del Bilancio per il 2019).
Come anticipato, l’Agenzia fa notare che l’articolo 137 del decreto “Rilancio” offre semplicemente l’agevolazione fiscale anche alle rivalutazioni delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020. Allo stesso modo delle precedenti procedure, per tali rideterminazioni dei valori di acquisto, le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2020 e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la stessa data.
Non rinvenendo alcuna disposizione in senso opposto nei diversi decreti legge emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica, l’amministrazione precisa che resta fermo il termine del 30 giugno 2020, fissato dal comma 1053 della legge n. 145/2018 per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta dell’11% da chi si è avvalso, come l’istante appunto, della procedura di rivalutazione del valore dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.
La nuova finestra per rivalutare partecipazioni e terreni posseduti al 1° luglio 2020, decretata dal Dl “Rilancio”, si pone sì in perfetta continuità con quella prevista dall’ultima legge di bilancio, che riguarda, invece, i beni detenuti alla data del 1° gennaio 2020, ma non fa coincidere i termini dei necessari adempimenti (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 5 Nuova chance per le rivalutazioni”).
Ma c’è una chance
Se l’istante intende avvalersi dei nuovi termini disposti dal più volte richiamato articolo 137 del Dl “Rilancio”, conclude l’Agenzia, l’unica chance è data dall’articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del Dl n. 70/2011, il quale prevede che:
“ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. […]
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”.
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