20 Luglio 2020
Rivalsa a seguito di accertamento: è necessario il versamento dell’Iva
Una società che ha venduto, applicando il regime di non imponibilità a seguito della presentazione da parte degli acquirenti di lettere d’intento rivelatesi false e che ha eseguito il versamento dell’Iva accertata, potrà recuperare l’imposta solo tramite l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendo esercitare il diritto di rivalsa tramite nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 60, Dpr n. 633/1972. È la sintesi della risposta n. 219 dell’Agenzia del 20 luglio 2020.
L’istante riteneva, invece, di aver maturato il diritto a recuperare in detrazione l’Iva addebitata alle due società acquirenti, contro le quali aveva esperito la procedura esecutiva e ottenuto la certificazione del pignoramento con esito negativo.
L’Agenzia è di diverso avviso. Nel formulare il parere, ricorda che l’articolo 60, ultimo comma del decreto Iva stabilisce che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Tale norma intende ripristinare la neutralità dell’Iva, un’imposta che deve gravare sul consumatore finale. La neutralità è garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione (esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa). Al riguardo, come chiarito anche dalla prassi (circolare n. 35/2013, interpello n. 84/2018, n. 531/2019 e n. 176/2019) la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria, in quanto è facoltativa, successiva all’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del cedente/prestatore.
Questo tipo di rivalsa ha natura privatistica e, di conseguenza, in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’imposta addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica. L’istante, infatti, contrariamente a quanto da lui prospettato, non potrà emettere una nota di variazione in diminuzione dell’Iva se, successivamente all’inutile esercizio della rivalsa, il cessionario committente sia cancellato dal registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, o se la procedura esecutiva ha dato esito infruttuoso.
Ultimi articoli
Attualità 10 Aprile 2026
Revisione dei principi contabili, sotto la lente l’Oic 32
In consultazione sul sito dell’Organismo italiano di contabilità una bozza di emendamenti sulle regole dedicate agli strumenti finanziari derivati.
Analisi e commenti 9 Aprile 2026
Ue, conquista il traguardo la II direttiva sulla crisi d’impresa
Passi in avanti a Bruxelles nella disciplina in materia di insolvenza per armonizzare le diverse legislazioni nazionali e rafforzare il recupero dei crediti Il 1° aprile 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva (Ue) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 che entrerà in vigore, dopo venti giorni di vacatio, il 21 aprile 2026.
Normativa e prassi 9 Aprile 2026
Invio della comunicazione rilevante, istruzioni operative per le imprese
Definite le modalità di trasmissione delle informazioni nell’ambito degli obblighi informativi della Global minimum tax per le imprese multinazionali e nazionali con fatturato superiore a 750 milioni Definite le modalità per presentare la comunicazione rilevante, uno degli adempimenti cardine della disciplina della Global minimum tax.
Normativa e prassi 9 Aprile 2026
Detrazioni università non statali: definite le soglie per il 2025
Gli importi massimi variano in base alle discipline e alle zone geografiche degli atenei e andranno considerati per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi Lo scorso 30 marzo è approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del 30 dicembre 2025 del ministero dell’Università e della Ricerca, che ha determinato gli importi massimi detraibili per la frequenza di università non statali.