14 Luglio 2020
Corretta l’aliquota Iva ordinaria sull’acconto del progetto di bonifica
Gli errori di fatturazione devono essere corretti al più tardi entro un anno dal momento in cui sono compiuti. La somma percepita nel 2011 a titolo di acconto per un progetto di bonifica, assoggettata ad aliquota Iva ordinaria, non potrà scontare l’Iva ridotta in virtù di un aggiornamento, nel 2019, della convenzione fra le parti che ha ridefinito le prestazioni dell’accordo originario. È la sintesi della risposta n. 216 del 14 luglio 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate.
L’istante fa sapere di aver stipulato nel 2011 una convenzione con un ministero per eseguire un progetto di bonifica ambientale e il potenziamento delle strutture per le acque reflue. Sull’acconto del 30% l’istante stesso aveva applicato in via prudenziale l’Iva ordinaria, non essendo ancora in grado di stabilire se poteva fruire dell’aliquota ridotta, dal momento che i lavori erano costituiti da varie prestazioni. Successivamente, nel 2019, stipula una seconda convenzione con il ministero che, in sostanza, ridefinisce i contenuti di quella precedente. Alla luce di questo secondo accordo dunque l’istante chiede se è possibile rettificare l’Iva precedentemente versata, in quanto gli interventi di bonifica dei siti inquinati e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria finora realizzati potevano fruire dell’aliquota ridotta pari al 10% (127-septies, Tabella A, parte III, Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia ritiene che l’istante non possa effettuare la rettifica in diminuzione dell’imposta sia per mancanza dei presupposti oggettivi sia per decorrenza dei termini.
In particolare, l’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto Iva prevede la rettifica dell’Iva nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato . ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. Tale disposizione, specifica il comma 3, si applica anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione, al più tardi entro un anno dall’operazione imponibile.
Nel caso specifico, la somma percepita nel 2011 è un “anticipo generico pari al 30% del corrispettivo contrattualmente previsto”, come affermato dall’interpellante.
Secondo l’Agenzia, l’istante non potendo ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare, soggette ad aliquote diverse, ha correttamente applicato l’aliquota ordinaria vigente all’intero corrispettivo. Al momento della fatturazione dell’acconto corrisposto per pagare una serie di prestazioni indistinte e non individuabili, quindi, non è stato commesso alcun errore riconducibile tra le inesattezze della fatturazione.
In conclusione, in assenza dei presupposti indicati dal decreto Iva, che legittimano la variazione dell’originaria fattura, e considerando il fatto che dal 2011 al 2019 il termine di un anno è abbondantemente decorso, l’Agenzia ritiene che la società istante non possa applicare l’aliquota Iva ridotta alle prestazioni per il solo fatto che non gli era stato possibile rendicontare le prestazioni realizzate con la prima convenzione.

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