Normativa e prassi

14 Luglio 2020

Messa in sicurezza degli edifici: precisazioni sul beneficio fiscale

Con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate torna sull’argomento sismabonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013), con una serie di chiarimenti sollecitati da un’impresa di costruzioni.
In particolare, tra l’altro, precisa che, per rimanere nell’alveo dell’agevolazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli, cioè sia identificata nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Non è invece consentito, afferma l’Agenzia, che l’impresa non acquisti l’immobile e che lo alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal proprietario.
Tale modalità sarebbe in contrasto con il tenore letterale della norma. Infatti, il comma 1-septies dell’articolo 16 si riferisce a lavori di riduzione del rischio simico “eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile”. Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa, la realizzazione dei lavori edilizi (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione, da parte dell’impresa proprietaria.
Inoltre, a differenza di quanto sostiene l’istante, tale interpretazione non penalizza coloro che acquistano immobili ristrutturati con criteri antisismici da soggetti diversi dalle imprese di costruzione. Questi, eventualmente, potranno beneficiare di altre disposizioni normative, come l’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013, il quale, rimandando alle disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

Poi, sulla manifestata perplessità che il bonus possa essere fruito anche dalle persone giuridiche, l’amministrazione finanziaria, nel ricordare che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, conferma che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito d’impresa. Su questo punto rileva che la norma di riferimento “non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio“, motivo per cui l’ambito applicativo dell’agevolazione va inteso in senso ampio, visto che la disposizione “intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio“.

Infine, alla domanda se il sismabonus è cumulabile con il contributo erogato allo scopo preciso di realizzare gli interventi, l’Agenzia risponde che non osta alla fruizione della detrazione “l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione”, tenuto conto che la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un contributo ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Messa in sicurezza degli edifici: precisazioni sul beneficio fiscale

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