26 Giugno 2020
Somme integrative ai dipendenti: ai sostituti i codici per recuperarle
Con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo che consentiranno ai sostituti d’imposta di compensare, attraverso i modelli F24 e F24Ep, il credito maturato per aver anticipato ai propri sostituiti le somme a titolo di trattamento integrativo previste dall’articolo 1 del Dl n. 3/2020, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del Dl “Rilancio”. L’operazione avrà inizio sulle retribuzioni erogate dal prossimo 1° luglio
La richiamata disposizione, in particolare, stabilisce il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro dal 2021. L’importo deve essere anticipato in via automatica dai sostituti d’imposta, ripartendolo tra le retribuzioni erogate a dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Fatto ciò, gli stessi sostituti possono recuperare in compensazione, tramite modello F24, il credito maturato per effetto delle anticipazioni (articolo 1, comma 4, Dl n. 3/2020).
Per fare questo utilizzeranno i codici tributo:
“1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”, se si tratta di F24 (nel modello va riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”
“170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”, in caso di F24Ep (enti pubblici). Va sistemato nella sezione “Erario” (valore F), anche in tale ipotesi in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, negli stessi formati.
Infine, la risoluzione ricorda che, per l’utilizzo in compensazione del credito in argomento, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, mentre non è necessaria alcuna presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Agosto 2026
Il preliminare di vendita ante 5 anni non genera plusvalenza immobiliare
Ai fini della tassazione, nel quinquennio dopo la costruzione o l’acquisto è rilevante l’eventuale atto di cessione dell’immobile.
Normativa e prassi 10 Agosto 2026
Spese istruzione e welfare aziendale, non imponibili i rimborsi documentati
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli del dipendente, anche se sostenute dal coniuge Con la risposta a interpello n.
Normativa e prassi 10 Agosto 2026
Plusvalenza con Superbonus: il costo conta per chi ha pagato
L’Agenzia conferma che il nuovo tributo in vigore dal 2024 non riguarda gli immobili o le parti di immobili avuti in successione, se l’acquisizione è “mista” l’imposizione è pro-quota In caso di vendita di quote di un immobile interessato dal Superbonus, il comproprietario che cede la propria parte non può aumentare il costo fiscalmente riconosciuto con le spese sostenute da un altro comproprietario per realizzare i lavori agevolati.
Normativa e prassi 7 Agosto 2026
Pausa pranzo non soggetta a Irpef se liquida solo il danno emergente
Non sono soggetti a prelievo fiscale gli emolumenti versati al dipendente dal datore di lavoro se hanno natura risarcitoria.