26 Giugno 2020
Se il contributo non spetta, pronti tre codici per la restituzione spontanea
Sono “8077”, “8078” e “8079” i codici tributo che con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, ossia il beneficio riconosciuto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” “a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (…)”, secondo le modalità operative stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 10 giugno (vedi articolo “Contributo a fondo perduto: siamo ai blocchi di partenza”).
In particolare, il richiamato provvedimento, al paragrafo 6, fissa le regole per la restituzione del contributo, in base alle quali:
– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, esclusa compensazione
– chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.
Per consentire il versamento spontaneo delle somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), la risoluzione n. 37/2020 perciò mette appunto i seguenti codici tributo:
– “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
– “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
– “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione:
– nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
– nella sezione “erario ed altro”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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