19 Giugno 2020
Mandato senza rappresentanza: per l’Iva equiparate le prestazioni tra le parti
Non sono sottoposte a Iva le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti/anticipati per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, corrisposte dalla società mandante (committente finale) alla ditta incaricata con mandato senza rappresentanza. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 7/2020.
Il documento precisa infatti che l’ipotesi di esclusione da imposta prevista l’articolo 26-bis della legge n. 196/1997 è applicabile nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra una società e la committente finale della prestazione, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla prima (mandataria), sono esclusivamente riferibili all’attività oggetto del mandato, che questa dovrà compiere per conto e nell’interesse dell’altra parte (mandante).
Ai fini Iva, l’assunzione dell’onere da parte del mandante di rimborsare al mandatario gli oneri previdenziali e contributivi sostenuti/anticipati per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato produce la totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti reciprocamente dalle due ditte.
La conferma viene anche dall’articolo 1703 del codice civile che definisce le caratteristiche del contratto di mandato, in cui una delle parti si obbliga a operare per conto dell’altra, utilizzando, nel caso di mandato senza rappresentanza, il proprio nome e acquisendo, conseguentemente, in proprio, gli obblighi derivanti dagli atti compiuti verso terzi.
Da ciò deriva che, ai fini Iva, a tali ipotesi possa essere applicato l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972, secondo cui “Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.
In particolare, secondo tale norma, le prestazioni di servizi intercorse tra mandante e mandatario e tra il mandatario e il terzo (e viceversa) conservano la stessa natura “oggettiva”. L’equiparazione, precisa infine l’Agenzia, opera però soltanto in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni e non in relazione all’aspetto soggettivo (risoluzione n. 242/2009, vedi articolo “Niente Iva a esigibilità differita tra consorzio e consorziate”).
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