Analisi e commenti

19 Giugno 2020

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 14 incentivi agli investimenti

Tra le misure adottate in seguito all’entrata in vigore del Dl “Rilancio”, è ora la volta di analizzare quelle previste dall’articolo 26 finalizzate ad agevolare gli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (Ce) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, oltre che delle stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.
Sono escluse, in ogni caso, le società di partecipazione finanziaria e quelle assicurative.

L’agevolazione è concessa sugli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti, dopo l’entrata in vigore del decreto “Rilancio” ed entro il 31 dicembre 2020, in società che abbiano maturato ricavi per un ammontare compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro, e abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento.
Al verificarsi delle condizioni sopra indicate, il legislatore riconosce ai soggetti che effettuano i conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento del capitale sociale, un credito d’imposta pari al 20% delle somme investite.
L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2 milioni di euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, l’eventuale distribuzione di riserve effettuata prima di tale data comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare detratto, oltre agli interessi legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo o, in alternativa, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; il credito può essere utilizzato anche in compensazione.
In questo ultimo caso, il credito è compensabile anche oltre i limiti previsti dalla legge per le compensazioni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Alle società che effettuano l’aumento di capitale alle condizioni sopra indicate, inoltre, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
L’eventuale distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo fruito, unitamente agli interessi legali.

Per le società, tuttavia, la misura è riconosciuta a condizione che le società rispettino una serie di parametri, tra i quali: regolarità fiscale e contributiva oltre che in materia di edilizia, urbanistica, lavoro e prevenzione degli infortuni e non abbiano ricevuto aiuti ritenuti illegali.
Anche per le società, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e non trovano applicazione i limiti previsti dalla legge in materia di compensazioni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl “Rilancio”, saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta.

continua

La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 29 maggio 2020
la quinta puntata è stata pubblicata lunedì 1° giugno 2020
la sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 3 giugno 2020
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 4 giugno 2020
L’ottava puntata è stata pubblicata venerdì 5 giugno 2020
La nona puntata è stata pubblicata lunedì 8 giugno 2020
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 giugno 2020
L’undicesima puntata è stata pubblicata venerdì 12 giugno 2020
La dodicesima puntata è stata pubblicata lunedì 15 giugno 2020
La
tredicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 17 giugno 2020

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 14 incentivi agli investimenti

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