16 Giugno 2020
Accertamento al socio, buono l’avviso che rimanda per relationem alla Sp
L’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto anche quando l’avviso di accertamento dei redditi del socio di una società di persone rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest’ultima, perché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 8455 dello scorso 5 maggio.
La vicenda processuale
Un contribuente, socio al 50% in una società in nome collettivo, impugnava con successo un avviso di accertamento relativo a Irpef per l’anno d’imposta 2008.
Con sentenza n. 3620/8/2018, del 30 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ribaltava il verdetto.
Nello specifico, il collegio di seconde cure concludeva che l’avviso riguardante il socio doveva considerarsi legittimo, in quanto compiutamente motivato per relationem a quello precedentemente emesso nei confronti della società, ancorché quest’ultimo fosse stato notificato all’ente successivamente rispetto alla notifica al socio medesimo.
Ricorrendo in sede di legittimità, la parte privata insisteva sulla propria posizione, denunciando violazione dell’articolo 7 della legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”) sotto il profilo dell’omessa allegazione, all’avviso di accertamento nei propri confronti, dell’avviso presupposto emesso nei confronti della società in nome collettivo in esso richiamato e, comunque, dell’omessa riproduzione, nell’avviso che lo riguardava, del contenuto dell’atto tributario “a monte” riguardante l’ente.
La pronuncia della Corte
La Corte ha disatteso il riferito motivo di doglianza osservando che l’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest’ultima, “giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi…”.
La Ctr, rileva la pronuncia in esame, si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio fosse sufficientemente motivato con l’indicazione dell’atto presupposto emesso nei confronti della società, “trattandosi di una indicazione sufficiente a far sì che l’atto presupposto potesse essere preso in considerazione dai soci di una società di persone, i quali … hanno il potere-dovere, anche in relazione agli oneri di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte”.
Questa regola, chiosa la Corte di legittimità, vale anche quando il giudice abbia compiutamente motivato in ordine alla circostanza che, come accaduto nella specie, l’avviso nei confronti della società era stato notificato a quest’ultima successivamente rispetto alla notifica dell’accertamento al socio, essendo l’atto riguardante l’ente comunque antecedente, con conseguente possibilità di essere comunque preso in considerazione dai soci.
Osservazioni
La motivazione costituisce uno degli elementi essenziali dell’avviso di accertamento tributario.
Al riguardo, e in generale, l’articolo 7 della legge n. 212/2000 prevede che tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati “secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
Più nello specifico, poi, l’articolo 42 del Dpr n. 600/1973 dispone che l’avviso di accertamento deve essere motivato a pena di nullità, tra l’altro, “in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate…”, precisando altresì che, laddove la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, “questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
In ordine a quest’ultima previsione, anche da ultimo la Cassazione ha ricordato che la stessa non richiede che nell’atto impositivo notificato al contribuente sia riportato il contenuto integrale dell’atto cui si fa rinvio, ma soltanto il suo contenuto “essenziale”, inteso come “l’insieme di quelle parti… dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 1904/2020).
Con riferimento alla specifica questione della motivazione dell’avviso di accertamento concernente i soci di una Sp in conseguenza dell’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima, già in passato il Collegio supremo ha rilevato che l’obbligo di legge della motivazione dell’avviso di accertamento dei redditi del componente della compagine è soddisfatto ogniqualvolta detto atto rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, giacché il socio, in base alle norme civilistiche (in particolare, l’articolo 2261 cc prevede, tra l’altro, che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione…”) ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cassazione, pronunce nn. 14275/2018 e 17463/2019).
Sotto questo profilo, pertanto, l’odierno arresto conferma un principio interpretativo che può ritenersi decisamente consolidato.

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