Normativa e prassi

15 Giugno 2020

Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue

Con il provvedimento del 15 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), definisce le modalità e la documentazione necessarie per dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo delle prestazioni servizi, riguardanti le imbarcazioni da diporto, individuate dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972, al di fuori del territorio dell’Unione europea.

A sollecitare una norma specifica per individuare il luogo di tassazione ed evitare le doppie imposizioni, l’Unione europea. In particolare, l’articolo 56 della Direttiva Iva prevede, in via generale, che il luogo della prestazione di servizi costituita dalla locazione o dal noleggio dell’imbarcazione da diporto a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dal posto della sua attività economica o da una stabile organizzazione lì situata, deve essere dove l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.
Il successivo articolo 59-bis, lettera a), della stessa direttiva consente agli Stati membri, per evitare i fenomeni di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, di spostare il luogo tassazione al di fuori dell’Unione europea se l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori dei confini Ue.
In breve, il richiamato articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2020 intende adeguare la disciplina interna alle disposizioni della direttiva Iva, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine (articolo 7-quater, comma 1, lettera e), Dpr n. 633/1972), delle imbarcazioni da diporto, secondo le indicazioni dettate dalla Commissione europea.

Il provvedimento odierno fissa, dunque, nel dettaglio la documentazione e gli strumenti necessari a comprovare l’effettiva navigazione non in acque Ue (ad esempio, sono previsti, la cartografia dei viaggi e le informazioni reperibili dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder, i documenti comprovanti i porti di ormeggio, le fatture di acquisto presso le città i approdo, i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo, eccetera).

In relazione alle modalità di prova, l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, e altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità.
I mezzi  idonei a dimostrare l’utilizzo all’esterno delle acque territoriali Ue devono, tra l’altro, indicare con precisione e coerenza che l’imbarcazione da diporto ha navigato al di fuori dell’Unione europea.

Il documento precisa, inoltre, che:
– l’utilizzo extra Ue deve risultare dal contratto stipulato e anche dalla dichiarazione resa dell’utilizzatore
– in caso di imbarcazione con sistemi di navigazione satellitare, i dati da questi ricavabili devono essere in grado di indicare con precisione e coerenza le tratte marittime effettuate
– per i natanti privi di sistemi i navigazione satellitare, la prova di navigazione extra Ue è data dal contratto di locazione, noleggio e altri contratti simili a breve termine, più due delle prove indicate nel provvedimento stesso (ad esempio, almeno due fotografie digitali del punto nave, idonee a dimostrare la posizione dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo).

La documentazione deve essere conservata secondo i termini stabiliti dall’articolo 57, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972.

Le disposizioni contenute nel documento sono in vigore dalla pubblicazione del provvedimento stesso e, quindi, si applicano ai contratti di locazione, noleggio e altri contratti simili, a breve termine, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso.

Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Aprile 2026

Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali

La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.

Attualità 22 Aprile 2026

Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro

Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.

Attualità 22 Aprile 2026

La fiscalità del Terzo settore, al via il tour per spiegare le novità

Agenzia delle entrate e Università Pontificia Salesiana illustreranno insieme, in una serie di convegni in tutta Italia, la nuova disciplina tributaria messa a punto a seguito della riforma del no profit Parte da Assisi il prossimo 16 maggio il roadshow promosso dall’Agenzia delle entrate e dall’Università pontificia Salesiana per accompagnare gli enti del Terzo settore nella conoscenza della nuova disciplina fiscale introdotta dopo la riforma del Terzo settore.

Normativa e prassi 22 Aprile 2026

Isa, definiti i criteri d’accesso al regime premiale per il 2025

Il via libera alle agevolazioni non si baserà, anche questa volta, solo sul comportamento adottato nel periodo di riferimento ma terrà conto anche della storia fiscale del contribuente Con il provvedimento del 22 aprile 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate approva le modalità e le condizioni che consentono l’accesso ai benefici premiali collegati agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2025 (articolo 9‑bis, comma 11, del Dl n.

torna all'inizio del contenuto