15 Giugno 2020
Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue
Con il provvedimento del 15 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), definisce le modalità e la documentazione necessarie per dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo delle prestazioni servizi, riguardanti le imbarcazioni da diporto, individuate dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972, al di fuori del territorio dell’Unione europea.
A sollecitare una norma specifica per individuare il luogo di tassazione ed evitare le doppie imposizioni, l’Unione europea. In particolare, l’articolo 56 della Direttiva Iva prevede, in via generale, che il luogo della prestazione di servizi costituita dalla locazione o dal noleggio dell’imbarcazione da diporto a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dal posto della sua attività economica o da una stabile organizzazione lì situata, deve essere dove l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.
Il successivo articolo 59-bis, lettera a), della stessa direttiva consente agli Stati membri, per evitare i fenomeni di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, di spostare il luogo tassazione al di fuori dell’Unione europea se l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori dei confini Ue.
In breve, il richiamato articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2020 intende adeguare la disciplina interna alle disposizioni della direttiva Iva, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine (articolo 7-quater, comma 1, lettera e), Dpr n. 633/1972), delle imbarcazioni da diporto, secondo le indicazioni dettate dalla Commissione europea.
Il provvedimento odierno fissa, dunque, nel dettaglio la documentazione e gli strumenti necessari a comprovare l’effettiva navigazione non in acque Ue (ad esempio, sono previsti, la cartografia dei viaggi e le informazioni reperibili dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder, i documenti comprovanti i porti di ormeggio, le fatture di acquisto presso le città i approdo, i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo, eccetera).
In relazione alle modalità di prova, l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, e altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità.
I mezzi idonei a dimostrare l’utilizzo all’esterno delle acque territoriali Ue devono, tra l’altro, indicare con precisione e coerenza che l’imbarcazione da diporto ha navigato al di fuori dell’Unione europea.
Il documento precisa, inoltre, che:
– l’utilizzo extra Ue deve risultare dal contratto stipulato e anche dalla dichiarazione resa dell’utilizzatore
– in caso di imbarcazione con sistemi di navigazione satellitare, i dati da questi ricavabili devono essere in grado di indicare con precisione e coerenza le tratte marittime effettuate
– per i natanti privi di sistemi i navigazione satellitare, la prova di navigazione extra Ue è data dal contratto di locazione, noleggio e altri contratti simili a breve termine, più due delle prove indicate nel provvedimento stesso (ad esempio, almeno due fotografie digitali del punto nave, idonee a dimostrare la posizione dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo).
La documentazione deve essere conservata secondo i termini stabiliti dall’articolo 57, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972.
Le disposizioni contenute nel documento sono in vigore dalla pubblicazione del provvedimento stesso e, quindi, si applicano ai contratti di locazione, noleggio e altri contratti simili, a breve termine, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso.
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