Normativa e prassi

12 Giugno 2020

Quando il controllo non è maturo, strada sbarrata all’Iva di gruppo

La Srl incorporante non può procedere alla liquidazione dell’Iva di gruppo, già dal 2020, perché non possiede la maggioranza delle azioni delle società incorporate “almeno” dal 1° luglio 2019. Anche se i soci e le partecipazioni da questi detenute sono gli stessi, non si configura un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 187 del 12 giugno 2020, nella quale osserva che dal quadro prospettatole nell’istanza si ricava che tutte le compagini intenzionate ad aderire all’Iva di gruppo, prima di luglio 2019, erano controllate direttamente e indirettamente dagli stessi due soci in misura paritaria (“titolari” anche dell’intero capitale sociale dell’incorporante), ma non dalla Srl istante.
Quest’ultima, infatti, è subentrata senza soluzione di continuità nel controllo delle società in questione solo per effetto di un’operazione di fusione, avvenuta nel novembre 2019, con un’altra compagine (anch’essa controllata degli stessi soci) che a sua volta “presiedeva” sulle altre.

In particolare, la Srl ritiene di poter esercitare l’opzione per il regime Iva di gruppo anche per queste società, già a partire dal periodo d’imposta 2020, nel presupposto che i due soci avevano il controllo sostanziale di tutte le società del gruppo già prima del 1° luglio 2019. Un controllo diretto che la stessa istante avrebbe acquisito in regime di continuità per effetto dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione con la prima incorporata e l’acquisizione delle partecipazioni nelle seconde, conferite dai due soci.

Per l’amministrazione, al caso non si può applicare il principio di continuità tra i soggetti partecipanti, che vige ai fini Iva, perché questo va comunque coordinato con la speciale disciplina della liquidazione Iva di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e dal Dm 13 dicembre 1979. Una disciplina che consente, alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le partecipanti e trasferite al gruppo, e che prevede l’effettuazione dei versamenti periodici e dei conguagli di fine anno, da parte della controllante, che naturalmente determina debiti e crediti del gruppo.

Affinché questo si realizzi, il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 73 stabilisce che “si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione”, mentre l’articolo 2 del decreto dispone a sua volta che “…si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo”. In pratica, la norma, per motivi di cautela fiscale, esclude le società che si legano, occasionalmente e temporaneamente, solo per ottenere i benefici connessi alla procedura dell’Iva di gruppo.

Detto questo, mancando, dunque, il possesso (anche indiretto) della maggioranza delle azioni delle società incorporate per il periodo di tempo necessario a soddisfare il requisito temporale previsto dalla norma (almeno dal 1° luglio 2019) e non configurandosi un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo, le compagini in questione non potranno accedere alla liquidazione Iva di gruppo già dal 2020.

Quando il controllo non è maturo, strada sbarrata all’Iva di gruppo

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