10 Giugno 2020
Titolare e fornitore “coincidenti”: sisma bonus comunque trasferibile
È cedibile alla società che ha realizzato gli interventi, il sisma bonus connesso ai lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile di proprietà della socia e amministratrice unica della stessa società. Non vi sono veti nella disciplina regolamentare e nemmeno nella prassi chiarificatrice. L’affermazione è nella risposta n. 175 del 10 giugno 2020, fornita dall’Agenzia all’imprenditrice esitante, ma fiduciosa.
In sostanza, con un breve riepilogo delle norme alla base dell’agevolazione fiscale il dubbio è sciolto. Il bonus in argomento, in particolare, è regolato dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, che prevede uno sconto d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017, per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente.
La detrazione si calcola su un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, è fruibile in cinque quote annuali di pari importo e spetta in relazione a interventi effettuati su:
- edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (così come individuate dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003)
- costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
Quando, però, i lavori sono realizzati sulle parti comuni degli edifici, lo sconto aumenta al 75%, nell’ipotesi di interventi che comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore. All’85%, invece, se la retrocessione è di due classi.
Con la propria prassi (circolari nn. 11 e 17 del 2018 e 13/2019), inoltre, l’Agenzia ricorda di aver fornito numerosi chiarimenti in materia, tra i quali ha specificato che:
- le “parti comuni” presuppongono l’esistenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome e non quella di una pluralità di proprietari
- il tetto massimo di spesa agevolabile, fissato a 96mila euro, si riferisce a ciascuna unità e, quindi, va moltiplicato per il numero delle stesse
- i beneficiari della detrazione del 75 o dell’85% possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
- la possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto incapienti, perché non tenuti al versamento dell’imposta.
- i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono individuati nei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, nonché in altri soggetti privati, ossia, oltre alle persone fisiche, anche coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti).
Infine, per le modalità di cessione della detrazione, rimanda ai provvedimenti direttoriali dell’8 giugno 2017 e del 18 aprile 2019.
Detto questo, va da sé che l’istante, pur essendo socia e amministratrice delegata della società che realizza i lavori di demolizione e ricostruzione, può cedere alla stessa l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico. La società, infatti, è “il fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”.
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