10 Giugno 2020
Erogazioni a favore della Fondazione, rientrano nell’agevolazione Art-bonus
Il complesso monumentale cittadino di particolare interesse storico e culturale può essere considerato un luogo della cultura di appartenenza pubblica e, di conseguenza, le erogazioni liberali dirette a sostenerlo possono beneficiare del credito d’imposta “Art-bonus”. È la sintesi della risposta n. 176 del 10 giugno 2020 dell’Agenzia, resa nei confronti della Fondazione istante che si occupa della tutela e della valorizzazione del complesso storico attraverso l’organizzazione di eventi, mostre, attività culturali e spettacoli.
L’Agenzia nel formulare le conclusioni si è avvalsa anche del parere del Mibact che ha ritenuto sussistenti, nel caso in esame, tutti i requisiti incluso quello dell’ “appartenenza pubblica”.
La Fondazione precisa che si fa carico dei costi di manutenzione e degli interventi che conseguono all’apertura al pubblico dello stesso, dalla vigilanza alle pulizie, inoltre, fa sapere che:
- è stata istituita per iniziativa del Comune che ha conferito, tramite concessione, la disponibilità dell’immobile
- gestisce un patrimonio (il complesso monumentale) di appartenenza pubblica e di dichiarato interesse storico ed artistico (Dlgs n. 42/2004)
- è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto in parte da enti pubblici e in parte da enti privati
- è sottoposta a un penetrante potere di controllo del Comune che, oltre a essere uno dei fondatori e sostenitori istituzionali nonché il soggetto concedente il complesso monumentale, ha il potere su alcune nomine (presidente del Consiglio di amministrazione. presidente del Collegio dei revisori e un supplente dello stesso).
l’Agenzia, innanzitutto, ricorda la disposizione sull’Art-bonus che prevede un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è fruibile anche per le somme destinate alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come precisato anche nella circolare n. 24/2014), come nel caso della Fondazione istante.
Riguardo il requisito dell’appartenenza pubblica, l’Agenzia ritiene che nel caso prospettato possa essere soddisfatto: come indicato nella risoluzione n. 136/2017, infatti, l’appartenenza pubblica si realizza oltre che con l’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni (finanziamenti pubblici, gestione di un patrimonio culturale pubblico, obblighi di trasparenza, eccetera).
L’Agenzia al riguardo ha acquisito anche il parere del Mibact, da cui è emerso che la Fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica, è controllata dal Comune e ha come finalità e oggetto valorizzazione, cura e gestione del complesso monumentale di proprietà pubblica, affidato, dal Comune proprietario, alla Fondazione appositamente creata appunto per la sua gestione e valorizzazione.
L’Agenzia in conclusione ritiene che il luogo della cultura dell’appartenenza pubblica sia senz’altro compatibile con l’oggetto della Fondazione e dunque le erogazioni liberali destinate a sostenerla possono fruire dell’Art-bonus.
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