6 Giugno 2020
Crediti d’imposta affitti: in arrivo il codice tributo
Introdotto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio” per contenere gli effetti negativi collegati all’emergenza epidemiologica, il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il beneficio fiscale viene riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Il tax credit, in generale, spetta se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro e solo alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato (per un maggior approfondimento vedi “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 2 credito d’imposta locazioni” e “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate“).
Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 viene istituito il codice tributo per consentire da oggi l’utilizzo in compensazione del detto credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda. Il codice tributo, da presentare tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, è il “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.

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