6 Giugno 2020
Crediti d’imposta affitti: in arrivo il codice tributo
Introdotto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio” per contenere gli effetti negativi collegati all’emergenza epidemiologica, il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il beneficio fiscale viene riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Il tax credit, in generale, spetta se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro e solo alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato (per un maggior approfondimento vedi “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 2 credito d’imposta locazioni” e “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate“).
Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 viene istituito il codice tributo per consentire da oggi l’utilizzo in compensazione del detto credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda. Il codice tributo, da presentare tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, è il “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 21 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola
Agevolati con una detrazione i costi per la frequenza, dall’infanzia fino alla secondaria superiore, compresi mensa, gite e molto altro.
Analisi e commenti 20 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?
È un’agevolazione che incoraggia l’efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Attualità 19 Agosto 2026
Canone unico, aperta l’applicazione per le delibere degli anni 2021-2025
I Comuni possono trasmettere regolamenti e tariffe riferiti alle annualità pregresse attraverso la piattaforma dedicata.
Analisi e commenti 19 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus
Non solo bagni e infissi, sono tante e a volte non conosciute le casistiche particolari che danno diritto a una detrazione d’imposta in dichiarazione per le spese di ristrutturazione Quando si parla di detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l’attenzione si concentra spesso sugli interventi più noti come il rifacimento del bagno o la sostituzione degli infissi.