4 Giugno 2020
Iva di gruppo: è della controllante il credito sanato e ripristinato
Nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, l’eccedenza d’imposta non “garantita”, trasferita dalla controllata alla capogruppo e da questa utilizzata indebitamente in compensazione, una volta regolarizzata, resta nella disponibilità della controllante e non in quella della società figlia che l’ha generata.
È quanto ribadisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 164/E del 4 giugno 2020, con la quale coglie l’occasione per ricordare che nell’Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, Dpr n. 633/1972 e Dm 13 dicembre 1979), la garanzia (articolo 38-bis del decreto Iva), se necessaria costituisce presupposto della validità della compensazione e, pertanto, qualora ne viene omessa la presentazione, questa non si perfeziona.
Di conseguenza, l’ufficio delle Entrate, è tenuto al recupero del credito in capo alla controllante degli importi indebitamente utilizzati in compensazione (articolo 1, comma 421, legge n. 311/2004) e all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997.
Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante, in linea con le regole di funzionamento della procedura di liquidazione Iva di gruppo: in base a queste, infatti, le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo ovvero resta titolare dell’eventuale eccedenza a credito. Quindi, dopo il recapito dell’atto di recupero, solo questa è legittimata a regolarizzare la situazione, ripristinando così il credito e rimanendone titolare.
Tutto ciò, inoltre, è scritto anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020, dove è specificato che il rigo VW40 (qui vanno indicate le somme riversate in seguito ad atti di recupero) deve essere compilato dalla capogruppo nel caso in cui l’atto sia stato emesso nei suoi confronti per indebito utilizzo in compensazione di crediti del gruppo esistenti ma non disponibili.
Le stesse istruzioni dichiarano che “attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed è equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione“.
Nel caso all’esame dell’Agenzia, però, visto che il gruppo si è nel frattempo sciolto e la procedura di liquidazione unitaria dell’Iva si è interrotta, la ex controllante, una volta regolarizzata la questione, dovrà indicare il credito ripristinato nel rigo VL40 della propria dichiarazione annuale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: i codici per versare e compensare
Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24 per versare il contributo o recuperare l’eccedenza Irap versata con riferimento alla stessa somma L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.
Dati e statistiche 15 Maggio 2026
Osservatorio delle partite Iva: la sintesi del primo trimestre 2026
Per quanto riguarda il settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di avviamenti (il 19,3% del totale), seguono sanità e assistenza sociale e poi il commercio Pubblicata, sul sito del dipartimento delle Finanze, la sintesi dei dati appena pubblicati sull’andamento delle partite Iva attivate nel periodo gennaio-marzo 2026.
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Credito Zes unica 2025 aggiuntivo, il codice tributo per utilizzarlo
Le imprese destinatarie possono inviare ancora per oggi la richiesta di accesso al contributo integrativo, riconosciuto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti agevolati dello scorso anno Via libera al codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.
Attualità 15 Maggio 2026
Nuova campagna di phishing: falsi rimborsi fiscali via e-mail
Sono in circolazione delle e-mail fraudolente che utilizzano il logo e il nome dell’Agenzia delle Entrate per cercare di ottenere informazioni personali e bancarie dei cittadini L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna malevola diffusa tramite l’invio di e-mail che invitano i destinatari a fornire i propri dati personali con la scusa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2025.