29 Maggio 2020
Contributi forfettari e permessi: lavoratori regolari con Redt e Rect
Con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, da parte dei datori di lavoro, e, dei cittadini stranieri, per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno, previste dal decreto “Rilancio” per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, messi a rischio dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. Analizziamo nel dettaglio la disposizione introduttiva.
L’articolo 103, comma 1, del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Il comma 2 dello stesso articolo permette ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
Le istanze, come detto, previste dal comma 7 dell’articolo 103, devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore regolarizzato, per la procedura da parte del datore di lavoro, e 130 euro per l’istanza dei cittadini stranieri (al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell’interessato).
Le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario (articolo 103, comma 26, lett. b).
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “Redt”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
- “Rect”, denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.
Riguardo alle istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il documento di prassi precisa che:
– nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”)
– nella sezione “erario ed altro” vanno indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “Redt”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, i codici tributo “Redt” o “Rect”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “Redt”), ovvero di 130 euro (per il codice “Rect”).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.