18 Maggio 2020
Partita Iva corretta dal committente: la nota di variazione non serve
Nel caso in cui un soggetto corregge una fattura emessa nei suoi confronti nel 2019 in quanto riportava erroneamente la partita Iva propria anziché quella del gruppo a cui appartiene, il fornitore di beni e servizi che ne ha acquisito una copia accedendo al proprio cassetto fiscale delle fatture e dei corrispettivi solo a gennaio 2020, non deve emettere alcuna nota di variazione per recuperare in detrazione l’Iva originariamente addebitata in fattura. La precisazione arriva con la risposta n. 133 del 18 maggio 2020 dell’Agenzia.
L’istante in sintesi riteneva di poter emettere una nota di variazione in diminuzione con data 31 dicembre 2019 per detrarsi l’Iva in tempo utile.
L’Agenzia ricorda che la corretta indicazione della partita Iva del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia regolare (articolo 21 comma 2, lettera f), del decreto Iva) e che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva (articolo 70-quinquies, commi 3 e 4 del decreto Iva).
Richiama, inoltre, l’articolo 3, comma 2, del decreto Mef 6 aprile 2018, secondo il quale “Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.
In base a dette disposizioni, se un soggetto che fa parte di un gruppo Iva riceve una fattura con l’indicazione della propria partita Iva in luogo di quella del gruppo, per esercitare il diritto alla detrazione deve necessariamente provvedere alla modifica del documento, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs n. 471/1997 (presentando cioè all’ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta), cfr. anche risoluzione n. 72/2019.
Tuttavia, rileva l’Agenzia, tale regolarizzazione presuppone che il committente (o cessionario) abbia preventivamente comunicato alla sua controparte l’errore commesso, affinché quest’ultima possa correggerlo tramite nota di variazione (articolo 26 del decreto Iva), a storno della fattura errata e l’emissione di una nuova fattura corretta.
Solo se il cedente non proceda in tal senso, il committente (o cessionario) per non essere sanzionato dovrà seguire le previsioni dell’articolo 6, comma 8 del Dlgs n. 471/1997, che nel dettaglio stabilisce che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
Per la regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio (Sdi) le indicazioni sono contenute nel provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018: “Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “Tipo Documento” con un codice convenzionale , riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento” (TD20 Autofattura) “e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.
Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita Iva anziché quella del gruppo, senza preventivamente comunicare all’altra parte l’errore commesso, quest’ultima non ha più necessità di emettere una nota di variazione che corregga lo stesso errore, ma è sufficiente che annoti sul registro Iva vendite che la regolarizzazione è avvenuta tramite emissione di autofattura da parte del committente.
Tale documento dovrà essere conservato agli atti senza alcuna annotazione nel registro Iva vendite.
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