18 Maggio 2020
Compensazione accise con Iva: il depositario in conto proprio può
Il titolare del deposito fiscale autorizzato può legittimamente compensare l’accisa dovuta per merci movimentate in conto proprio con il suo credito Iva, nel limite massimo di 700mila euro (articolo 34, legge n. 388/2000), anche senza il verificarsi di uno dei presupposti per il suo rimborso (ex articolo 30, Dpr n. 633/1972), essendo richiesta esclusivamente la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e, per rimborsi superiori a 5mila euro, l’apposizione del visto di conformità. Tali presupposti sono necessari, invece, in caso di compensazione di crediti Iva infrannuali: in tale evenienza, l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta è subordinato alla presentazione del modello Iva Tr, anch’esso munito del visto di conformità.
Così risponde l’Agenzia delle entrate (consulenza giuridica n. 4/E del 18 maggio 2020) a un contribuente che, in tema di accise dovute sulle merci movimentate in conto proprio, chiede se in qualità di depositario autorizzato, reale debitore d’imposta, possa versare le stesse compensandole con il proprio credito Iva. Il contribuente lo ritiene possibile, comunque nei limiti di quanto potrebbe chiedere a rimborso (articolo 38-bis, Dpr n. 633/1972) e, cioè nel tetto massimo di 700mila euro.
Come si evince dalla premessa, l’amministrazione, quindi, avalla l’interpretazione del contribuente quasi in toto. Infatti, esclude che la compensazione sia subordinata al limite di quanto lo stesso potrebbe chiedere a rimborso.
In particolare, articola il ragionamento richiamando una sua precedente risposta, la n. 1 del 7 gennaio 2020, con la quale, passando in rassegna l’articolo 28, comma 7 della legge n. 388/2000, ha chiarito che è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 Accise”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, permesso utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
L’Agenzia ricorda poi che la compensazione è possibile solo quando debiti e crediti sono attribuibili allo stesso soggetto, come nel caso in argomento, ed è impraticabile se maturati da altri (vedi articolo “Collegato fiscale – 9: accollo debito non utilizzabile in compensazione”).
In sintonia con le argomentazioni esposte, infine richiama anche la circolare n. 39/D del 2003, con la quale l’Agenzia delle dogane ha chiarito che il proprietario dei beni non può “effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell’articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d’imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento”.
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