13 Maggio 2020
Esenzione Ici cooperativa sociale, l’attività non commerciale va provata
Un immobile di proprietà di un ente ecclesiastico, presso cui una cooperativa svolge servizi sociali e assistenziali, fra cui attività ricettiva e trasporto per anziani e disabili, sconta il pagamento dell’Ici se il contribuente non dimostra in concreto che l’attività non è di tipo commerciale. É in sintesi la conclusione della sentenza della Corte di cassazione n. 7502 del 25 marzo 2020.
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per mancato versamento dell’Ici (attuale Imu), relativa a un fabbricato in cui la sua cooperativa che operava nel sociale esercitava l’attività.
La Ctp respingeva il ricorso, mentre la Ctr lo accoglieva sulla base del fatto che si trattava di una cooperativa di servizi sociali e assistenziali e di conseguenza il contribuente poteva essere esentato dal pagamento dell’Ici. L’articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs n. 504/1992, infatti, ricordano i giudici di merito nella pronuncia, prevede l’esenzione dell’imposta per gli enti non commerciali o per quelli che svolgono attività commerciale non in via principale.
Il Comune propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi congiunti. Con il primo lamentava la violazione dell’articolo 7, comma 1 lettera i), Dlgs n. 504/1992, in quanto il titolare della cooperativa svolgeva attività commerciale, quindi mancava il requisito soggettivo per beneficiare dell’esenzione dall’imposta. Con il secondo motivo il Comune riteneva violato il principio oggettivo, secondo il quale l’esercizio all’interno dell’immobile non deve avere natura commerciale, prova che peraltro deve fornire il contribuente.
Con la sentenza in esame, la Suprema corte ricorda che in base alla normativa vigente sono esenti dall’Ici gli immobili destinati, fra l’altro, ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive (articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs n. 504/1992). Tale disposizione, come rilevato anche dalla sentenza della Cassazione n. 7415/2019, prevede per l’applicazione del beneficio l’esistenza di due requisiti, quello soggettivo che consiste nella natura non commerciale dell’ente e quello oggettivo cioè che l’attività rientri fra quelle indicate dalla citata disposizione. Non ha alcun valore invece il fatto che gli utili siano destinati a scopi umanitari o religiosi, in quanto tale elemento non rileva ai fini dell’esistenza o meno di un’attività commerciale.
La Cassazione, riguardo il requisito oggettivo, ritiene che lo svolgimento dell’attività ricettiva da parte della cooperativa senza finalità commerciali debba essere provato dal contribuente. Considerando che nel caso in esame si tratta di un immobile per ferie di proprietà della Chiesa, deve sussistere un’accessibilità limitata della struttura, sulla base delle disposizioni regionali sulla ricettività secondaria, che non può essere utilizzato da una platea indifferenziata di utenti ma solo dalle persone legate all’attività istituzionale come scolaresche, iscritti al catechismo, membri di associazioni ecc.
Inoltre, proprio per il perseguimento di tali finalità, l’attività deve essere aperta solo per un periodo e non in via continuativa per 12 mesi all’anno (vedi Cassazione n. 19072/2019).
Il requisito oggettivo, come indicato anche dalla sentenza n. 19768/2019 della Cassazione, deve essere dimostrato in concreto, non essendo sufficiente esibire i documenti, dai quali si evince il tipo di attività.
Alla luce di queste precisazioni, la Cassazione con riferimento al requisito oggettivo, ritiene che i giudici di secondo grado abbiano compiuto una violazione delle disposizioni per non aver chiesto al contribuente alcuna prova circa lo svolgimento di un’attività non commerciale. Parimenti, riguardo il requisito soggettivo, la stessa Ctr non ha spiegato il motivo per cui una produzione d’affari non avrebbe invece tutti i connotati di un’attività commerciale.
Sulla base questi motivi la Corte di cassazione accoglie il ricorso del Comune che riteneva dovuta l’imposta sullo stabile dell’ente ecclesiastico.
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