12 Maggio 2020
Paga registro e bollo la Confraternita che affitta immobili a prezzi di mercato
La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza n. 165 del 7 febbraio 2020, ha ribadito che l’associazione di volontariato non ha le condizioni oggettive per poter usufruire delle esenzioni ex legge n. 266/1991, quando affitta locali di sua proprietà a canoni di mercato, in una generica ottica speculativa.
Il processo di primo grado
Un’associazione di volontariato, nel dettaglio, una confraternita della provincia di Firenze impugnava una serie di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro di cui era destinataria, notificati da un ufficio fiorentino, in quanto proprietaria e locatrice di alcuni immobili commerciali.
L’ente ricorreva in Ctp, ritenendo di poter usufruire del regime agevolativo previsto per le organizzazioni di volontariato, ex articolo 8 della legge n. 266/1991, che esonera detti enti dal pagamento delle imposte di registro e di bollo, dovute per gli atti costitutivi e “per quelli connessi allo svolgimento della loro attività”.
L’ufficio, invece, disconosceva tale regime, ritenendo carente il requisito oggettivo, richiesto dalla norma enunciata.
La Commissione di primo grado avallava la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, rigettando le doglianze dell’associazione.
La sentenza della Ctr di Firenze
In seguito al ricorso dell’ente, la lite perveniva alla Commissione tributaria regionale di Firenze, che concordava con l’opinione espressa dal primo Collegio.
Infatti, non poteva – così come aveva osservato la Ctp – ritenersi sussistente quel diretto nesso di strumentalità fra la locazione dell’immobile contro il versamento di un canone e l’attività di volontariato, da prestarsi in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà, posto quale condizione per usufruire della speciale esenzione dall’imposta di registro e di bollo, prevista per le organizzazioni di volontariato dalla legge n. 266/1991.
In ordine all’applicazione dell’esenzione, disposta dall’articolo 8 della richiamata legge, inoltre, si è pronunciata la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 19212/2007, stabilendo che ”con tale norma il legislatore non ha inteso agevolare ogni attività dell’ente, ma esclusivamente quelle direttamente strumentali alla realizzazione delle finalità proprie dell’associazione stessa”.
Il caso concreto, dove gli immobili commerciali venivano locati a canoni di mercato, senza alcun riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione, né alcuna dichiarazione esplicita sulla strumentalità dell’operazione commerciale rispetto al raggiungimento del fine istituzionale, consistente nello svolgimento dell’attività di beneficienza dell’ente, non sostanziava, in definitiva, il richiesto “nesso di strumentalità” con l’attività di volontariato.
Conclusioni
La pronuncia in questione si inserisce in un filone, favorevole alla posizione dell’Agenzia delle entrate, che già abbiamo avuto modo di esaminare al tempo del commento a una precedente sentenza della Ctp di Firenze (vedi articolo “Non esenti gli immobili locati dell’associazione di volontariato”).
In ultima analisi, indipendentemente dai meritevoli motivi che animino la generale attività delle associazioni di volontariato, l’ottica del legislatore, così come interpretata dalla giurisprudenza, propende per la tassazione e non per l’esenzione dei contratti, ove gli immobili siano locati dall’ente in una generica ottica speculativa, nell’ambito dell’autonomia negoziale privata tutelata dal codice civile.
In caso contrario, riceverebbe avallo l’attività, per così dire, “imprenditoriale” delle associazioni, pur se i proventi vengono utilizzati dall’associazione per le proprie, meritorie, finalità altruistiche.
Caso diverso sarebbe se l’ente concedesse i beni a soggetti in stato di bisogno e a canoni particolarmente vantaggiosi: in quest’ultima ipotesi potrebbe, eventualmente, reperirsi quella “strumentalità” con l’attività di volontariato, richiesta dalla legge e mancante nella questione esaminata.
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