11 Maggio 2020
Costi per attività mai realizzata: non c’è detrazione per l’Iva
Non è possibile detrarre l’Iva sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all’attività principale mai realizzata. Devono essere chiari i motivi della cessata attività per evitare che la stessa possa essere considerata abusiva, rivolta cioè unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Ribaltati i gradi di merito che avevano annullato il diniego di rimborso Iva richiesto, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 del Dpr n. 633/1972, a seguito della cessazione dell’attività.
In particolare, secondo la Commissione tributaria regionale della Puglia non poteva negarsi il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ad alcune spese propedeutiche (progettazione, studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale) relative a un’attività comunque programmata (cementificio) anche se mai realizzata.
Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli articoli 19 e 30 del Dpr n. 633/1972 ritenendo che la Ctr non avesse valutato né l’inerenza all’attività né le ragioni che avevano indotto la società a non realizzare il cementificio.
Nel decidere la controversia la Cassazione precisa che la Ctr ha comunque dato atto della strumentalità dei costi sostenuti rispetto all’attività economica programmata; ciò in ossequio al principio per cui in tema di Iva, l’articolo 19, primo comma, del Dpr n. 633/1972 consente all’imprenditore di portare in detrazione l’imposta pagata per l’acquisto di un bene, effettuato in conformità a obiettivi presenti nell’atto costitutivo o nello statuto, anche se si tratti di un’operazione isolata, non direttamente collegata all’attività dichiarata e attualmente esercitata, a condizione che lo stesso imprenditore fornisca la prova dell’inerenza dell’operazione all’esercizio dell’impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata (cfr Cassazione n. 25777/2014).
Ciò che è mancato, secondo la Cassazione, è la valutazione dei motivi della mancata realizzazione dell’opera finale. Ciò al fine di escludere che l’attività complessivamente realizzata dalla società fosse da considerarsi come abusivamente rivolta a ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso operazioni elusive o abusive (cfr Cassazione n. 1950/2007).
Tale verifica, invero, deve ritenersi doverosa da parte del giudice allorché si discute del diritto alla detrazione Iva, di matrice armonizzata e dunque soggetto alla disciplina prevista in ambito eurounitario, ove la Corte di giustizia ha più volte avuto modo di riconoscere il principio di neutralità dell’Iva e quello della detrazione purché non vi sia, a monte, una preordinata volontà di abusare della disciplina in tema di detrazione (cfr Corte Giustizia 31 gennaio 2013 causa C-642/11).
Nel caso di specie l’accertamento della Ctr si palesava carente avendo omesso di indagare sugli elementi documentali che avrebbero reso impossibile la realizzazione del cementificio per il quale la società aveva posto in essere le attività preparatorie in questione.
Ora gli atti torneranno alla Ctr che dovrà rivalutare il caso e verificare la validità del recupero a tassazione.
Ulteriori osservazioni
Sulla detraibilità delle spese sostenute per attività solamente programmate per cui si dimostri la correlazione si segnala Cassazione n. 24126/2019 secondo cui sono indeducibili ed è indetraibile l’Iva afferente le consulenze acquistate dalla società per un progetto che viene iniziato a distanza di anni senza che se ne dimostri la correlazione. Infatti, per poter usufruire del beneficio fiscale, sono necessari l’inerenza e il perseguimento di uno scopo produttivo.
Sulle operazioni attive resta pertanto detraibile esclusivamente l’Iva relativa all’acquisto di beni necessari per l’esercizio vero e proprio dell’impresa, dall’imprenditore effettivamente destinati alla realizzazione degli scopi produttivi programmati, e il requisito dell’inerenza dell’acquisto all’esercizio dell’impresa va identificato mediante raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive, dovendo essere cioè provata la strumentalità della prima rispetto a queste ultime, già compiute o anche soltanto programmate (cfr Cassazione n. 26439/2017) o anche in totale assenza di operazioni attive (cfr Corte Giustizia 29 novembre 2012, C-257/11).
Nel caso di specie la Ctr aveva posto in correlazione i costi sostenuti con l’esistenza di tre fatture relative a cessioni senza offrire alcun elemento di collegamento né indagando sulla effettiva strumentalità degli acquisti rispetto alle cessioni effettuate a distanza di anni.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 11 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (3) assicurazioni per la persona
È prevista una detrazione del 19% sui premi versati per la stipula di polizze destinate a indennizzare dal rischio di morte, invalidità e non autosufficienza, con regole differenziate a seconda dei casi Alcune agevolazioni in dichiarazione dei redditi sono connesse alle spese sostenute per stipulare polizze di assicurazione che coprono i rischi della persona.
Attualità 11 Agosto 2026
Oic, aperta la consultazione per micro e piccole imprese
Il fine è elaborare un nuovo principio contabile che introduca una serie di misure di semplificazione volte a ridurre gli adempimenti e a rendere più agevole la redazione del bilancio L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha aperto la fase di consultazione pubblica sulla bozza del nuovo principio contabile dedicato alle micro e piccole imprese, una categoria che costituisce la parte più numerosa del tessuto produttivo nazionale.
Normativa e prassi 10 Agosto 2026
Il preliminare di vendita ante 5 anni non genera plusvalenza immobiliare
Ai fini della tassazione, nel quinquennio dopo la costruzione o l’acquisto è rilevante l’eventuale atto di cessione dell’immobile.
Normativa e prassi 10 Agosto 2026
Spese istruzione e welfare aziendale, non imponibili i rimborsi documentati
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli del dipendente, anche se sostenute dal coniuge Con la risposta a interpello n.