Analisi e commenti

11 Maggio 2020

Dichiarazione in qualità di erede anche attraverso il modello 730

La campagna dichiarativa per i redditi 2019 è entrata nel vivo. Dal 5 maggio, infatti, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile online la dichiarazione dei redditi precompilata, consentendo la consultazione di tutte le informazioni inserite dall’amministrazione finanziaria (vedi articoli “Precompilata 2020, dal 5 maggio sipario aperto per la consultazione” e “Dichiarazione precompilata 2020 sfiorato il miliardo di dati inseriti”). Da giovedì 14, poi, si potrà accettare, modificare e inviare il 730/2020, con termine di scadenza fissato al 30 settembre, mentre il modello Redditi Pf potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.
Diverse le novità di quest’anno. Innanzitutto, è aumentato il numero dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili già caricati. In particolare, debuttano le spese per: le prestazioni sanitarie di tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti, tecnici ortopedici, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, biologi; le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra; i contributi versati all’Inps per i lavoratori domestici con lo strumento del “Libretto di famiglia”.

Il modello 730/2020 per chi è morto tra il 1° gennaio 2019 e il 30 settembre 2020
Particolarmente importante, poi, è l’opportunità offerta all’erede di sfruttare il 730 per presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta: per i redditi relativi all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, dunque, è possibile avvalersi del modello semplificato. Fino allo scorso anno, invece, chi era tenuto all’adempimento per il de cuius doveva necessariamente ricorrere al modello Redditi Persone fisiche (tale modalità resta l’unica possibile per le persone decedute successivamente al 30 settembre).
Per utilizzare il 730, occorre che il contribuente deceduto si trovi nelle condizioni previste, cioè abbia percepito nel 2019 redditi da lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come co.co.co. e contratti di lavoro a progetto, ed eventualmente le altre tipologie dichiarabili con quel modello: redditi di terreni e fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (quadro D, sezione II).
Il 730 per conto di una persona fisica morta, oltre che presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere consegnato a un Caf o a un professionista abilitato; non può, invece, essere affidato né al sostituto d’imposta del deceduto né al sostituto d’imposta dell’erede.

La procedura se si utilizza la precompilata
È importante sapere che, se si dà seguito alla dichiarazione precompilata per conto del de cuius, può accedervi un solo erede: il primo che lo fa inibisce gli altri eredi.
La porta d’ingresso è rappresentata dai servizi telematici delle Entrate: per aprirla, occorrono le proprie credenziali dell’Agenzia (Fisconline o Entratel), un’identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o una smartcard con i requisiti della Carta nazionale dei servizi (Cns).
Effettuato l’accesso, bisogna:

  • cliccare sul box della precompilata, nella parte centrale della pagina
  • selezionare “Accedi alla precompilata in qualità di erede”
  • inserire il codice fiscale del deceduto per il quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

Bisogna compilare due modelli
Chi presenta la dichiarazione per conto di una persona morta deve compilare e sottoscrivere due 730. In entrambi vanno riportati sia il codice fiscale del contribuente deceduto sia quello proprio; quest’ultimo deve essere trascritto nel campo “CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)”.
In questi casi, non si può presentare una dichiarazione congiunta; inoltre, i redditi dell’erede non sono cumulabili con quelli della persona per conto della quale viene presentata la dichiarazione.

Nel primo modello devono essere riportati i dati anagrafici e i redditi del contribuente deceduto cui si riferisce la dichiarazione.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” del frontespizio, occorre:

  • barrare la casella “DICHIARANTE”
  • barrare la casella “DECEDUTO/A”
  • inserire la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”

immagine relativa al testo precedente

Inoltre, nella sezione “DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO” va barrata la casella “MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”.

immagine relativa al testo precedente

Nel secondo modello, invece, bisogna:

  • barrare la casella “RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE” del rigo “CONTRIBUENTE”
  • indicare i soli dati anagrafici e di residenza anagrafica dell’erede, compresi eventuali numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.

immagine relativa al testo precedente

Versamenti e rimborsi
Per quanto riguarda i versamenti delle imposte risultanti dal modello 730 presentato per conto delle persone decedute, bisogna distinguere se l’evento è avvenuto entro o dopo il 28 febbraio 2020: nel primo caso, vanno rispettati i termini ordinari, vale a dire il 30 giugno 2020 ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; nella seconda ipotesi, scatta uno slittamento di sei mesi, che sposta la scadenza dei termini al 30 dicembre 2020 ovvero al 30 gennaio 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Vale la pena ricordare che, trattandosi di 730 presentato in assenza di sostituto:

  • in caso di modello precompilato presentato direttamente all’Agenzia delle entrate, è possibile eseguire il pagamento online oppure stampare l’F24 per versare con le modalità ordinarie
  • in caso di modello presentato tramite Caf o professionista, l’intermediario trasmette l’F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine, lo consegna compilato al contribuente perché provveda al pagamento presso una banca convenzionata, un ufficio postale o l’agente della riscossione oppure, in via telematica, tramite i servizi online della stessa Agenzia o del sistema bancario/postale.

Quando invece dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito al Fisco le coordinate del suo conto corrente (codice Iban), il rimborso viene accreditato su di esso (la comunicazione può avvenire online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio della stessa Agenzia). Se non è stato segnalato il codice Iban, il rimborso viene erogato tramite titoli di credito emessi da Poste italiane.

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