Giurisprudenza

8 Maggio 2020

Assenza del nome del difensore: tutte scuse, la notifica è ok

Con l’ordinanza n. 7495, depositata il 25 marzo 2020, la Corte di cassazione ha stabilito che la trascrizione integrale della relata di notifica, quando viene dedotto un vizio di quest’ultima, è necessaria solo quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo.
La suprema Corte ha avuto occasione di richiamare una serie di principi, relativi alla notifica dell’appello attraverso il servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982.

Inoltre, la Corte di legittimità ha ribadito, sulla notifica postale, che: 

  • l’avviso di ricevimento, che fa parte della relata di notifica, possiede fede privilegiata ex articolo 2900 cc 
  • la firma illeggibile non invalida la notifica, se non risulti la consegna a persona diversa dal destinatario
  • l’appellante non ha l’onere di indicare espressamente il nome del professionista costituito, se la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti di causa.

Fatto e processo di merito
La Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello dell’ufficio, nella contumacia della parte contribuente, nei confronti di una pronuncia di prime cure che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a Irpef, Iva e Irap.
In sostanza – questo il contenuto del deliberato di seconde cure – l’atto impositivo fondato sulle risultanze degli studi di settore era stato ritenuto legittimo e fondato, poiché il contribuente non aveva partecipato al contraddittorio, pur disposto ritualmente.

Ricorso per cassazione
Il contribuente proponeva, quindi, ricorso di legittimità, deducendo la nullità della sentenza e la violazione degli articoli 16 e 17 Dlgs n. 546/1992. Secondo il ricorrente, in particolare, la Ctr calabra non avrebbe considerato che l’atto di appello era stato notificato senza indicare che il professionista fosse il procuratore domiciliatario del contribuente o che questi fosse domiciliato presso il detto ragioniere. Inoltre, il privato si doleva che il plico raccomandato contenente il gravame non fosse stato ricevuto dal domiciliatario ma da soggetto non conosciuto, del quale l’ufficio postale non aveva indicato l’eventuale relazione con il domiciliatario. 

Ordinanza
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, coglie l’occasione per ribadire una serie di principi di rilievo, in materia di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982.
Anzitutto, nel ritenere inammissibile la censura proposta, la Corte ribadisce che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma ex articolo 366 cpc non è fine a se stesso ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (cfr Cassazione n. 1150/2019).
Poiché, quindi, prosegue la suprema Corte, la prospettazione della censura intendeva conclamare la non coincidenza della firma apposta nell’avviso di ricevimento con quella del domiciliatario, ciò avrebbe reso necessaria la riproduzione dell’avviso stesso, come anche degli atti di riscontro circa la diversità fra il ricevente la notifica e il domiciliatario, che erano stati indicati senza specificazione del luogo e del tempo nel quale sarebbero stati prodotti.
Le descritte mancanze rendono, a giudizio della Cassazione, carente il ricorso di legittimità dell’essenziale requisito dell’autosufficienza.

Notificazione a mezzo del servizio postale
Gli ulteriori profili della censura avanzata dal contribuente consentono alla suprema Corte di ribadire che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, ex articolo 1, legge n. 890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita ex articolo 2700 cc in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (cfr Cassazione n. 18427/2013).

Firma illeggibile
In materia, è consolidato l’orientamento che afferma che, nel caso di notifica a mezzo posta, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie dal destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità ex articolo 160 cpc (cfr Cassazione n. 924/2016).

Notifica al procuratore costituito
Infine, la superiore giurisprudenza ha già, in più occasioni, avuto modo di chiarire (cfr Cassazione n. 16896/2011, così anche la successiva Cassazione n. 19244/2014) che, in tema di notifica al procuratore costituito, l’articolo 330 cpc si interpreta nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l’appello l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, ex articoli 83, 163 e 414 cpc.

Conclusioni
In definitiva, secondo la suprema Corte, alla luce dei principi di diritto già espressi dallo stesso giudice di legittimità, non possono accogliersi le censure di chi – come il ricorrente nella controversia in commento – lamenti la nullità di una notifica fatta a chi si fosse qualificato come procuratore domiciliatario del contribuente, con raccomandata consegnata a persona che l’ufficiale postale aveva indicato come effettivo destinatario dell’atto.
Dunque, in questi casi, l’efficacia fidefaciente delle attestazioni avvenute in presenza dell’ufficiale postale “salva” la notifica.

Assenza del nome del difensore: tutte scuse, la notifica è ok

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