6 Maggio 2020
Sponsorizzazioni intracomunitarie: nessuna obiezione sul reverse charge
Con la risposta n. 35/2020, l’Agenzia delle entrate si è nuovamente soffermata sul tema del trattamento tributario delle prestazioni di servizi relative all’organizzazione di eventi, rese in ambito intracomunitario, affermando che l’operatore tedesco fa bene a fatturare in reverse charge le sponsorizzazioni fornite da aziende italiane.
In particolare, l’istante è un’associazione tedesca non stabilita in Italia, che ha organizzato a Venezia, presso una Fondazione ivi stabilita, una conferenza per diffondere la cultura e le esperienze dell’innovazione tecnologica nei Comuni europei. La Fondazione italiana, dopo aver sostenuto i costi per i servizi logistici e organizzativi legati all’evento (catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa, eccetera), li ha riaddebitati all’associazione come operazioni fuori campo Iva (articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972), riportando in fattura la dicitura “inversione contabile”. Per coprire i suddetti costi, inoltre, la manifestazione è stata sponsorizzata da diverse aziende nazionali italiane ed europee, nei confronti di cui l’associazione tedesca, a sua volta, ha emesso fatture fuori campo Iva secondo il meccanismo del reverse charge.
Le perplessità dell’istante, in sostanza, vertono sulla verifica della sua condotta (e di quella della Fondazione) in tema di fatturazione delle varie prestazioni di servizi.
Nel confermare la regolarità della comportamento contabile, l’Agenzia ricorda che la disciplina Iva relativa alla territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni B2B – dettata a livello interno, dall’articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972 – prevede che le prestazioni si considerino effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
La regola della rilevanza territoriale, che si applica ai servizi (generici ai fini Iva) di allestimento di fiere ed esposizioni, ben si adatta anche alle prestazioni di servizi rese a favore di coloro che organizzano l’evento (seminario, meeting, conferenza), nonché a quelle connesse in modo diretto alla riuscita della manifestazione (circolare n. 37/2011), anch’esse generiche.
Nel caso in esame, quindi, considerato che la complessiva prestazione di servizio fornita dalla Fondazione italiana all’Associazione tedesca si può qualificare come generica e unitaria prestazione di organizzazione di un evento e che il committente è un soggetto passivo comunitario e il prestatore del servizio è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realizza il presupposto della territorialità (articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972). Si tratta di operazioni fuori campo Iva, fatturate regolarmente dalla Fondazione italiana in reverse charge.
La stessa norma si applica ai servizi di sponsorizzazione, resi dall’istante nei confronti di aziende italiane. In questa ipotesi, le operazioni sono rilevanti territorialmente in Italia e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria. Si deve ricorrere, infatti, all’articolo 17, comma 2, del decreto Iva, secondo il quale “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.
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