5 Maggio 2020
Tempo fino al 7 maggio per partecipare al riparto del cinque per mille 2020
Ancora pochi giorni a disposizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per procedere all’iscrizione negli elenchi gestiti dall’Agenzia delle entrate, solo nel caso in cui non siano già presenti nell’elenco permanente, utilizzando il software per la compilazione delle domande riguardanti la ripartizione del beneficio per il 2020; c’è tempo. infatti, fino a giovedì 7 maggio per provvedere.
Il termine del 7 maggio non riguarda però tutti gli enti ma solo quelli di nuova istituzione o che, nel corso dell’anno, abbiano cambiato il rappresentante legale.
L’adempimento per accedere al cinque per mille dell’Irpef è stato semplificato dal Dpcm del 7 luglio 2016 che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, ha abolito per gli enti già regolarmente iscritti nell’anno precedente e in possesso dei requisiti di accesso l’obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; sull’argomento l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 5/E del 31 marzo 2017 per fornire i chiarimenti riguardanti le modifiche normative apportate (vedi articolo “Iscrizione agli elenchi 5 per mille: non serve ripresentare la domanda”).
Lo scorso 31 marzo sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia le liste aggiornate degli enti che non devono ripresentare ogni anno l’istanza e la dichiarazione sostitutiva e inserite nell’elenco permanente 2020, consultabili attraverso un apposito motore di ricerca che permette di reperire gli iscritti inserendo la denominazione o il codice fiscale oppure la provincia dove ha sede l’ente (vedi articolo “In rete l’elenco permanente del 5‰. Da domani al via le nuove iscrizioni”).
A partire dal 1° aprile e fino al 7 maggio, quindi, dovranno far pervenire la loro richiesta di adesione al 5‰ solamente gli enti che non risultano inseriti negli elenchi. Per farlo dovranno inviare esclusivamente per via telematica, direttamente se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite intermediari autorizzati, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell’Agenzia, la domanda e la successiva documentazione seguendo modalità e tempi previsti per i diversi settori di appartenenza (vedi articolo “Cinque per mille 2020: allo start le nuove richieste”).
Gli enti del volontariato – nello specifico si tratta delle Onlus previste dall’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza scopo di lucro, nei settori individuati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 460/1997 – e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, dovranno inviare le loro richieste all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito modello e il software specifico.
Entro il prossimo 30 giugno, poi, i richiedenti dovranno inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, la dichiarazione sostitutiva con la quale dichiarano il possesso del requisiti previsti per avere diritto al contributo utilizzando due diversi percorsi: gli enti del volontariato la invieranno alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio, le associazioni sportive dilettantistiche faranno pervenire le loro istanze all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale hanno la loro sede legale.
Giovedì 14 maggio saranno pubblicati gli elenchi provvisori degli aventi diritto; il termine per segnalare alla direzione regionale dell’Agenzia eventuali errori riguardanti le iscrizioni negli elenchi del 5‰ da parte del legale rappresentante (o di un suo delegato) degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, di norma previsto entro il successivo 20 maggio, quest’anno è stato prorogato al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni, ai sensi dell’articolo 62, commi da 1 a 6 del decreto Cura Italia, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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