Attualità

29 Aprile 2020

Riduzione del canone: online il caso di un servizio essenziale garantito

Il contribuente che, a causa dell’emergenza sanitaria, riduce il canone di locazione al proprio inquilino, se sceglie di registrare la modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo del Registro (se dovuto) e delle imposte dirette (Irpef o cedolare secca), senza attendere la fine dello stato di pericolo, può farlo subito, senza pagare le imposte di registro e bollo, mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. È il caso di un servizio essenziale garantito (vedi articolo “Emergenza Covid-19: via Pec o email i “servizi essenziali sono garantiti”) rappresentato in una faq online sul sito delle Entrate.

Alla richiesta di registrazione, da inviare tramite posta elettronica all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione modificata, il contribuente dovrà allegare:

  • la scansione dell’accordo di riduzione
  • il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

Verificata la correttezza della documentazione, l’ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi all’interessato, che avrà avuto cura di indicare i suoi riferimenti per essere contattato.
 
In ogni caso, ricorda l’Agenzia, non sussiste l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19. La registrazione di questa tipologia di contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione prevista dall’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl “Cura Italia”. Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.

Riduzione del canone: online il caso di un servizio essenziale garantito

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia

Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.

torna all'inizio del contenuto