Normativa e prassi

23 Aprile 2020

Precompilata: se non iscritta all’albo, la società “ortopedica” non invia dati

Non c’è obbligo di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche per la società che svolge un’attività artigiana in ambito ortopedico iscritta nell’albo artigiani e nella banca dati di fabbricanti di dispositivi medici su misura, ma non in uno specifico albo professionale. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 115 del 23 aprile 2020.

L’interpello è stato presentato da una società che fa presente che il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 ha esteso, tra gli altri, agli “iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico” l’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie per le prestazioni erogate.
La società interpellante svolge un’attività artigiana, contraddistinta da specifico codice Ateco, ed  emette prevalentemente scontrini e fatture fiscali con Iva agevolata al 4%, in base a distinte prescrizioni mediche e ordini da parte di Asl, Inail e simili; l’attività svolta prevede l’iscrizione nell’albo artigiani e nella “banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del ministero della Salute, ma non in uno specifico albo professionale.
In base a quanto esposto, la società ritiene di non essere ricompresa tra gli obbligati alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate, non trattandosi di una “professione sanitaria” come definita dal decreto ministeriale.

L’Agenzia concorda con le conclusioni dell’istante e coglie l’occasione per ripercorrere nel dettaglio la normativa che, nel tempo, ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati riguardanti le prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche per poter essere messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale obbligo è stato introdotto dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 175/2014 e le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei dati sono state stabilite dal decreto Mef del 31 luglio 2015, nel cui allegato A è stato specificato che la prescrizione riguarda le “farmacie pubbliche e private” e le “strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN” ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.
La legge di stabilità 2016 – articolo 1, comma 949, lettera a) – ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, tale obbligo anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, e il decreto Mef del 2 agosto 2016 ne ha stabilite le relative specifiche tecniche e modalità operative.
In seguito, un altro decreto Mef del 1° settembre 2016 ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione all’Sts dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche (in particolare, gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli albi professionali indicati negli articoli 1 e 2 del decreto), mentre le relative specifiche tecniche e modalità operative sono state definite dal decreto Mef del 16 settembre 2016.
Infine, con l’ultimo decreto Mef del 22 novembre 2019, richiamato dall’istante, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati, tra i quali “gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico“.

Terminato il particolareggiato excursus normativo, l’Agenzia ritiene che la società, dal momento che non è tenuta all’iscrizione nello specifico albo professionale di tecnico ortopedico, ma soltanto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura gestito dal ministero della Salute, non sia obbligata alla comunicazione dei dati previsti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

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