Giurisprudenza

23 Aprile 2020

E’ soggetta a limitazione temporale la possibilità di richiedere rimborso

La Corte di giustizia Ue, con la pronuncia a cause riunite C 13/18 e C 126/18 del 23 aprile 2020, tra l’altro, ritiene conforme all’ordinamento comunitario una disciplina nazionale che, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, subordini a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull’Iva detraibile eccedente, trattenuta a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione.

La fattispecie e le questioni pregiudiziali: le valutazioni  della Corte Ue e le sue conclusioni
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario in materia di diritto al rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono alcune società all’amministrazione finanziaria ungherese in merito alle condizioni sostanziali e procedurali in cui interviene il rimborso, a vantaggio del soggetto passivo, dell’eccedenza Iva che non ha potuto essere recuperata entro un termine ragionevole a causa di una condizione stabilita dalla normativa di uno Stato membro che la Corte ha successivamente dichiarato contraria al diritto dell’Unione.
In particolare, con riferimento alle varie questioni sottoposte al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, le competenti autorità giurisdizionali nazionali, nella veste di giudici del rinvio, hanno chiesto ai giudici comunitari di conoscere, tra l’altro, se il diritto comunitario e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza, siano ostativi alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione di cinque anni le domande di pagamento degli interessi sull’Iva detraibile eccedente, trattenuta a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione.

Sulla base della giurisprudenza comunitaria risulta che, in mancanza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni in presenza delle quali gli interessi sugli importi delle imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione devono essere corrisposti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
In relazione al principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata.
Infatti, tali termini non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita

Difatti, la possibilità di proporre una domanda di rimborso delle eccedenze dell’Iva senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione

Nel caso di specie, risulta che la prassi nazionale fondata su una disposizione normativa interna consente al soggetto passivo di chiedere il pagamento di interessi per compensare le perdite che ha subito a causa dell’applicazione della condizione degli “acquisti pagati”. In linea con tale prassi nazionale, la domanda di pagamento di interessi doveva essere presentata non oltre l’ultimo giorno del quinto anno successivo all’entrata in vigore della legge di modifica, che ha introdotto una procedura di rimborso dell’Iva detraibile eccedente trattenuta a causa della condizione degli “acquisti pagati”.
Risulta, quindi, che tale prassi nazionale subordina il diritto di chiedere il pagamento degli interessi sull’eccedenza Iva detraibile, trattenuta dallo Stato in violazione del diritto comunitario, a un termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla data in cui è entrata in vigore la normativa nazionale che ha introdotto una procedura di rimborso relativa a tale eccedenza. Tale prassi nazionale rispetta i requisiti derivanti dal principio di effettività.
La Corte Ue ritiene tale prassi nazionale conforme altresì al principio di equivalenza, in quanto la domanda di pagamento di interessi è subordinata allo stesso termine di prescrizione quinquennale, non rilevando che la domanda sia fondata su una violazione del diritto dell’Unione o sull’inosservanza del diritto interno avente un oggetto e una causa analoghi.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull’Iva detraibile eccedente trattenuta a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione.

La Corte Ue, nella controversia in esame, viene chiamata altresì a chiarire se il diritto comunitario e, in particolare, l’articolo 183 della direttiva Iva, nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi di uno Stato membro che subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l’amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito di interessi dovuto a titolo di rimborso dell’eccedenza Iva detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d’ufficio.

La Corte precisa che la questione in esame riguarda non gli interessi che si applicano sull’eccedenza Iva detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, bensì gli interessi di mora che sono applicabili nel caso di ritardo, da parte dell’amministrazione, nel pagamento di un importo il cui rimborso è richiesto dal soggetto passivo.
Poiché gli interessi di mora sono dovuti a causa del pagamento tardivo, da parte dell’amministrazione fiscale, di un debito su domanda del soggetto passivo, il versamento di tali interessi è conseguenza diretta non dell’obbligo, ai sensi del diritto dell’Unione, di compensare le perdite derivanti dall’indisponibilità dell’Iva detraibile eccedente trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, bensì del superamento, da parte dell’amministrazione tributaria, di un termine procedurale previsto dal diritto nazionale, cui essa è soggetta.
Laddove, come nel caso in esame, il debito trae la sua origine dalla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, il principio di effettività esige che quest’ultimo corrisponda interessi di mora nel caso di pagamento tardivo di detto debito da parte dell’amministrazione, in mancanza dei quali gli Stati membri non sarebbero indotti a compensare in tempo utile gli effetti di tale violazione subiti dai soggetti passivi.

Per quanto attiene alle condizioni alle quali tali interessi sono pagati, risulta che, in assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Per quanto concerne il principio di effettività, la condizione relativa alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una domanda di pagamento degli interessi di mora dovuti nel caso di ritardo nel pagamento, da parte dell’amministrazione, di un debito derivante dalla violazione, da parte dello Stato, del diritto dell’Unione non è tale, di per sé, da rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto al rimborso dell’eccedenza Iva detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione. È infatti per effetto della presentazione di una tale domanda che il soggetto passivo comunica all’amministrazione tributaria il proprio credito ed è tale domanda che consente all’amministrazione di verificare l’importo e il fondamento giuridico del credito.
In ragione dell’autonomia procedurale di cui dispongono gli Stati membri nel prevedere, nel loro diritto nazionale, le condizioni procedurali concernenti il pagamento di interessi sugli importi di imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione, la condizione relativa alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una domanda di pagamento di interessi di mora dovuti nel caso di ritardo nel pagamento, da parte dell’amministrazione, di un debito derivante dalla violazione, da parte dello Stato, del diritto dell’Unione, non contrasta con il principio di effettività.

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l’amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell’eccedenza Iva trattenuta in violazione del diritto dell’Unione.

Data sentenza
23 aprile  2020
 
Numero della causa
C-13/18 e C-126/18
 
Nome delle parti
Sole-Mizo Zrt. (C-13/18)
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18)
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

E’ soggetta a limitazione temporale la possibilità di richiedere rimborso

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