Normativa e prassi

17 Aprile 2020

Stralcio dei debiti sotto 1000 euro: salva l’Iva per la società di rifiuti

Una società di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che nel triennio 2006-2008 si è occupata anche dell’applicazione e riscossione della tariffa (Tia) assolvendo all’obbligo del pagamento della relativa Iva e che, a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010, vanta nei confronti dell’erario dei crediti Iva, può procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale. É la sintesi della risposta n. 107/2020 dell’Agenzia.

I fatti
Durante il triennio 2006-2008 la società istante ha emesso a carico degli utenti una fattura composta dalla tariffa e dalla relativa Iva, assolvendo anche all’obbligo di pagamento del tributo, versato all’erario all’atto dell’emissione. La riscossione degli utenti morosi era di competenza dell’Agenzia delle entrate Riscossione.
Con il decreto legge che ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 4, Dl n. 119/2018), l’Agenzia delle entrate Riscossione ha annullato anche i carichi affidati all’istante. Di conseguenza, la società vantava una somma a credito, corrispondente all’Iva sulla tariffa anticipata all’erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. 
L’istante, quindi, chiede le modalità di recupero dell’Iva relativa ai crediti annullati, ritenendo plausibile il ricorso alla rettifica dell’imposta versata portandola in detrazione. In particolare, considerando che il credito è stato annullato da una disposizione di legge, chiede di poter emettere un’unica nota di variazione in diminuzione ed esercitare il diritto alla detrazione Iva con la dichiarazione 2020 da presentarsi entro il 30 aprile 2020. Inoltre, considerato che lo stralcio delle posizioni è avvenuto a opera
di una legge, ritiene possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa dell’Iva da rettificare ed evitare così la comunicazione a tutti i clienti. Riguardo alle imposte dirette, invece, ritiene che l’annullamento dei carichi generi una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da indicare nella dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2020 tramite il Modello Redditi SC 2020.

Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ricorda che l’articolo 4, Dl n. 119/2018 prevede, in sintesi, la cancellazione automatica dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo sino a 1.000 euro senza alcuna richiesta da parte dei debitori e dell’ente creditore. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.
Altro punto evidenziato nel documento di prassi è la possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva, dopo l’emissione e registrazione della fattura “in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri” (direttiva 2006/112/CE recepita dall’articolo 26 del decreto Iva).
Il comma 2 del citato articolo 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25 del decreto Iva, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”. 

L’Agenzia, quindi, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’Iva a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, Dl n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione, come indicato dalla norma, va infatti esercitato “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (articolo 26 del decreto Iva). Punto chiarito anche con la circolare n. 1/2018.
Nel caso in cui la dichiarazione Iva sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998).
In merito alle modalità di emissione della nota di credito, l’Agenzia ritiene sufficiente l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege. In merito, l’articolo 4 del Dl n. 119/2018 prevede che il discarico avvenga “senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore“, risultando gravoso per il creditore rintracciare ogni singolo debitore.

Riguardo al chiarimento relativo alle imposte dirette, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per la deducibilità della perdita sui crediti di cui all’articolo 101, comma 5, del Tuir (“le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”).
L’articolo 4, comma 1, del Dl n. 119/2018, evidenzia l’Agenzia, garantisce la sussistenza del presupposto della definitività della perdita e la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle quote annullate ne garantisce allo stesso tempo la certezza e la precisione. 
Pertanto, in tema di imposte dirette, sulla base del quadro fornito l’istante potrà esercitare la deducibilità della perdita su crediti (articolo 101, comma 5, del Tuir).

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