Normativa e prassi

6 Aprile 2020

Covid-19: prodotti “salva vita” in dogana senza Iva e senza dazi

Tra le misure messe in campo contro il Covid-19, è prevista l’esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per l’importazione dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio, come possono esserlo i Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Con la determinazione direttoriale del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le procedure operative per l’applicazione dell’agevolazione.
La determinazione in esame segue la precedente del 30 marzo con cui l’Agenzia aveva definito i presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle stesse merci con svincolo “diretto” e “celere” in modo da velocizzare l’entrata nel territorio nazionale di questi prodotti essenziali contro la diffusione del virus e per la cura dei contagiati.

Con la determinazione del 3 aprile le Dogane precisano che l’esenzione riguarda le importazioni effettuate da o per conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Possono accedere all’agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento.

Il beneficio riguarda esclusivamente i beni che saranno distribuiti gratuitamente alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a disposizione. I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti che non hanno diritto all’esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma agevolativa.

L’ufficio delle dogane verificherà il sussistere delle condizioni che danno accesso all’esenzione a cui ha dato il via libera la Commissione europea con la decisione n. 2020/491, per il periodo 30 gennaio – 31 luglio 2020. Il richiedente l’agevolazione dovrà presentare, al momento dello sdoganamento, secondo le modalità definite con la determinazione del 30 marzo e utilizzando l’apposito modello, l’autocertificazione, con la quale attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per accedere al beneficio: in particolare il destinatario finale deve appartenere a una delle categorie “agevolate” e i beni importati devono essere a lui destinati per le finalità previste dalla norma.

Nel caso in cui il destinatario finale con diritto all’esenzione sia diverso dall’importatore, dovrà essere compilata una diversa autocertificazione per attestare, sempre con il modello e secondo le modalità definite con la determinazione del 30 marzo, che le merci rientrano tra quelle incluse nel beneficio. 

Agli uffici delle dogane è assegnato il compito di controllare la documentazione commerciale e la rendicontazione relative alla merce importata.
La determinazione in esame sostituisce la precedente del 27 marzo e quanto in essa disposto ha efficacia dal 30 gennaio al 31 luglio 2020.

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