Analisi e commenti

30 Marzo 2020

Misure fiscali del “Cura Italia”: Il bonus botteghe e negozi – 1

Da oggi diamo il via a una “breve serie” di focus sulle misure fiscali previste dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020) a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus sull’economia, attraverso l’adozione di interventi mirati ad arginare le conseguenze dell’allarme sanitario.
L’intento è salvaguardare la salute dei cittadini e sostenere al tempo stesso il sistema produttivo del Paese.
Significativo l’impatto della situazione emergenziale Covid-19, ad esempio, sugli esercenti del commercio al minuto che hanno dovuto abbassare le serrande dei loro negozi. In loro aiuto, l’articolo 65 del “Cura Italia” prevede a favore di esercenti attività d’impresa, , soprattutto di ridotte dimensioni, per quest’anno, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato al mese di marzo 2020.

Botteghe chiuse, credito aperto
Il bonus costituisce un risarcimento parziale della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica. 
Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l’agevolazione.
Il credito d’imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi, sottoposte alla chiusura “forzata”, mentre sono escluse le attività che, in quanto “essenziali”, non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità. In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020.
Meglio precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.
 
Con F24 dal 25 marzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “6914” è il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13/2020, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del bonus
Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.

Misure fiscali del “Cura Italia”: Il bonus botteghe e negozi – 1

Ultimi articoli

Normativa e prassi 11 Settembre 2026

Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva

Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.

Dati e statistiche 11 Settembre 2026

Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026

Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale

In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.

torna all'inizio del contenuto