13 Marzo 2020
L’evasore non poteva non sapere, l’ufficio lo ha dimostrato: è frode
Si ravvisa una frode per operazioni soggettivamente inesistenti ogni qualvolta l’ufficio finanziario fornisca la prova, anche attraverso presunzioni semplici, che al momento della stipula del contratto il contribuente disponeva di elementi sufficienti a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio aveva evaso l’imposta o compiuto una frode con l’emissione della relativa fattura.
Sono queste le precisazioni contenute nell’ordinanza n. 2483 del 4 febbraio 2020 con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una società.
La sentenza
La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da una società finanziaria avverso un avviso di accertamento, relativo al recupero dell’Iva indebitamente detratta, perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso è stato accolto dalla Ctp, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate. A parere dei giudici di merito l’ufficio avrebbe legittimamente recuperato l’Iva indebitamente detratta, riferita a compensi figurativamente corrisposti a una società per attività di
intermediazione finalizzata a procacciare clienti, in realtà effettuata da altra persona.
La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del Dpr 633/1972 e degli articoli 167 e 168 della direttiva Cee n. 2006/112/Ce nella parte in cui è stato negato il diritto alla detrazione di imposta alla società, che non sapeva – né avrebbe potuto sapere – che l’operazione contestata si iscriveva in un’evasione realizzata dal soggetto emittente della fattura.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e rigettato il ricorso della contribuente.
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti la Corte suprema è unanime nel ritenere che spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta sulle fatture “emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode”. L’onere può essere adempito, anche attraverso presunzioni semplici, offrendo prova che, al momento in cui è stato stipulato il contratto, il contribuente disponeva di elementi sufficienti a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio aveva evaso l’imposta o compiuto una frode con l’emissione della relativa fattura.
Nel caso in esame, l’ufficio aveva dato sufficiente prova che la società accertata “non poteva non sapere” di partecipare a una frode Iva, caratterizzata da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, era stato provato che il rappresentante legale della società controllata si era rivolto al vero prestatore, il quale aveva a sua volta richiesto alla committente “di intestare fiscalmente e contrattualmente l’esecuzione della prestazione ad una azienda di sua conoscenza”.
Sulla base di tali elementi, quindi, la Ctr ha dato corretta applicazione ai summenzionati principi, avendo positivamente riscontrato negli atti del procedimento la prova della consapevolezza (o della possibilità di tale consapevolezza secondo la comune diligenza) del contribuente. Da qui il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.
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