Giurisprudenza

13 Marzo 2020

L’evasore non poteva non sapere, l’ufficio lo ha dimostrato: è frode

Si ravvisa una frode per operazioni soggettivamente inesistenti ogni qualvolta l’ufficio finanziario fornisca la prova, anche attraverso presunzioni semplici, che al momento della stipula del contratto il contribuente disponeva di elementi sufficienti a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio aveva evaso l’imposta o compiuto una frode con l’emissione della relativa fattura.
Sono queste le precisazioni contenute nell’ordinanza n. 2483 del 4 febbraio 2020 con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una società.

La sentenza
La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da una società finanziaria avverso un avviso di accertamento, relativo al recupero dell’Iva indebitamente detratta, perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso è stato accolto dalla Ctp, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate. A parere dei giudici di merito l’ufficio avrebbe legittimamente recuperato l’Iva indebitamente detratta, riferita a compensi figurativamente corrisposti a una società per attività di
intermediazione finalizzata a procacciare clienti, in realtà effettuata da altra persona.
 
La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del Dpr 633/1972 e degli articoli 167 e 168 della direttiva Cee n. 2006/112/Ce nella parte in cui è stato negato il diritto alla detrazione di imposta alla società, che non sapeva – né avrebbe potuto sapere – che l’operazione contestata si iscriveva in un’evasione realizzata dal soggetto emittente della fattura.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e rigettato il ricorso della contribuente.
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti la Corte suprema è unanime nel ritenere che spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta sulle fatture “emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode”. L’onere può essere adempito, anche attraverso presunzioni semplici, offrendo prova che, al momento in cui è stato stipulato il contratto, il contribuente disponeva di elementi sufficienti a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio aveva evaso l’imposta o compiuto una frode con l’emissione della relativa fattura.

Nel caso in esame, l’ufficio aveva dato sufficiente prova che la società accertata “non poteva non sapere” di partecipare a una frode Iva, caratterizzata da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, era stato provato che il rappresentante legale della società controllata si era rivolto al vero prestatore, il quale aveva a sua volta richiesto alla committente “di intestare fiscalmente e contrattualmente l’esecuzione della prestazione ad una azienda di sua conoscenza”.
Sulla base di tali elementi, quindi, la Ctr ha dato corretta applicazione ai summenzionati principi, avendo positivamente riscontrato negli atti del procedimento la prova della consapevolezza (o della possibilità di tale consapevolezza secondo la comune diligenza) del contribuente. Da qui il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.

L’evasore non poteva non sapere, l’ufficio lo ha dimostrato: è frode

Ultimi articoli

Normativa e prassi 19 Settembre 2024

Società liquidata ed estinta, precluse note di variazione successive

I principi relativi alle operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali non sono applicabili nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società.

Normativa e prassi 18 Settembre 2024

Contributo superbonus 2024, ecco le modalità per accedere

Con il provvedimento del 18 settembre 2024, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%, definito il contenuto informativo e fissato le modalità di presentazione dell’istanza.

Attualità 18 Settembre 2024

5xmille 2023 Associazioni sportive: la piattaforma per aggiornare l’Iban

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 18 Settembre 2024

Locazione con clausola penale, un’unica tassazione per il Registro

La clausola penale inserita in contratto di locazione ha una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al negozio principale.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?