12 Marzo 2020
Niente ammortamento per la fresatrice acquistata e non utilizzata in azienda
La controversia posta all’attenzione dei giudici di legittimità prende le mosse dal ricorso per Cassazione proposto da una società, e affidato a due motivi, avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna la quale, a sua volta, aveva accolto l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione della Ctp di Bologna.
Quest’ultima aveva accolto il gravame introduttivo del giudizio depositato avverso un avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2010, con il quale l’ufficio aveva negato la deducibilità delle quote di ammortamento del costo di uno specifico bene strumentale (un’attrezzatura fresante radiale) il quale, al momento dell’accertamento tributario, risultava non immesso nel ciclo produttivo aziendale e, quindi, non in funzione.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2742 del 5 febbraio scorso, ha rigettato integralmente il ricorso di controparte.
In particolare, i giudici hanno ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale veniva lamentata, ex articolo 360, n. 4) cpc, la nullità della sentenza della Ctr per motivazione viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni opposte in quanto, a detta della ricorrente, i giudici di secondo grado avevano adottato una posizione contradittoria in quanto, da un lato, riconoscevano la nozione di entrata in funzione del bene assoggettata al suo materiale ingresso nel ciclo produttivo e, dall’altro, limitando tale efficacia alla concreta utilità che detta funzione poteva portare all’attività sociale.
La Cassazione ha ritenuto che l’iter logico-giuridico seguito dalla Ctr dell’Emilia Romagna fosse lineare e non incongruente in quanto i giudici di seconde cure avevano fatto buon governo della nozione semantica di “beni entrati in funzione” la quale, tradotta in termini pratici, prevede che il cespite acquistato va iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali ma il suo ammortamento può trovare valida giustificazione fiscale solo al momento della sua entrata in funzione ovverosia all’atto di apportare una fattiva utilità all’attività aziendale.
Parimenti è stato ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso con il quale la controparte eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102, comma 1, Dpr n. 917/1986, in quanto la Ctr avrebbe fornito una scorretta interpretazione della disciplina sull’ammortamento del bene strumentale, ritenuto deducibile solo dal momento in cui il cespite, non più quiescente, è introdotto nel ciclo operativo dell’impresa.
I giudici di legittimità, partendo dalla nozione di ammortamento quale meccanismo contabile di ripartizione dell’incidenza di un costo su una molteplicità di annualità (cfr Cassazione, sentenza n. 8347/2006), rammentano che il disposto del citato articolo 102, comma 1, del Tuir vigente ratione temporis, prevede che la deducibilità dell’ammortamento dei beni strumentali può essere fiscalmente riconosciuta a partire dall’esercizio di “entrata in funzione del bene” (sul punto, cfr Cassazione, sentenze nn. 12212/2017, 13807/2014, 3858/2009 e 8773/2008 nonché la pronuncia n. 32719/2018 nella quale veniva disconosciuto l’avvenuto ammortamento di un capannone industriale non entrato in funzione all’epoca dell’accertamento fiscale). Di conseguenza, la Cassazione distingue tra il concetto di strumentalità del bene e la concreta destinazione dello stesso.
Nel caso in esame, la società ricorrente aveva acquisito due attrezzature fresanti radiali i cui costi erano stati immediatamente ammortizzati sebbene gli stessi risultassero, al tempo dell’accertamento fiscale, ancora nella materiale disponibilità del venditore.
L’ufficio, pertanto, ne aveva disconosciuto la relativa deducibilità in quanto gli stessi non risultavano concretamente strumentali all’attività d’impresa e facendo, quindi, corretta applicazione del disposto di cui all’articolo 102, comma 1, Dpr n. 917/1986 laddove il meccanismo contabile di ammortamento non può scindersi dall’effettivo inserimento dei beni interessati nel processo produttivo aziendale.
Non da ultimo, i giudici di Cassazione affermano che i principi di diritto trattati nell’ordinanza in commento non si pongano in difformità con la pronuncia n.9 252/2019 della stessa Corte (e richiamata da parte ricorrente) in quanto la fattispecie presa in esame con tale ultima decisione aveva per oggetto un cespite che era già stato immesso nel ciclo produttivo dell’impresa, ma il cui utilizzo risultava momentaneamente sospeso per causa di forza maggiore: circostanza del tutto difforme a quella trattata nel caso in esame, laddove il bene interessato non era stato mai posto in funzione.
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