11 Marzo 2020
Promozione e sostegno alla lettura: pronti incentivi, bonus e abbuoni
Concluso l’iter parlamentare entra in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta sulla serie generale n. 63/2020 di ieri, la legge n. 15 del 13 febbraio 2020, nell’obiettivo di sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (bes), riformula all’articolo 10 il credito d’imposta per le librerie indipendenti e non. Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, o ai canoni di locazione, per i locali dove si svolge l’attività di vendita dei prodotti editoriali.
In pratica, la nuova legge manda a regime le agevolazioni fiscali stabilite con il comma 319 della legge n. 205/2017, inizialmente previste per gli anni 2018 e il 2019, disponendo ulteriori stanziamenti destinati al credito d’imposta, nella misura di 3.250.000 euro annui a decorrere dal 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), ed è fruibile esclusivamente in compensazione con il modello F24, nella misura massima di 20mila euro per i soggetti che non risultano ricompresi in gruppi editoriali e di 10mila euro per gli altri.
Il testo conferma, all’articolo 6, anche, tra le misure per contrastare la povertà educative e promuovere la diffusione della lettura, il contributo statale destinato all’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, nonché l’istituzione della “Carta della cultura”, specificando che le somme assegnate con questo strumento non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del calcolo dell’Isee.
La Carta trova attuazione attraverso le disponibilità del “Fondo Carta della cultura” dotato di un milione di euro annui a partire dal 2020. Le imprese possono decidere di destinare al Fondo una parte del loro volume d’affari. Le somme a tale scopo indirizzate non avranno effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
![Promozione e sostegno alla lettura: pronti incentivi, bonus e abbuoni](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.