9 Marzo 2020
Ipoteca dopo il decreto ingiuntivo: soltanto pro creditore originario
L’iscrizione ipotecaria può essere eseguita dal soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non assumendo rilevanza la successiva cessione del credito in blocco se non per le vicende ulteriori rispetto alla iscrizione. La Corte d’appello di Roma con provvedimento n. 578/2020 del 23 gennaio 2020 ha rigettato il ricorso del contribuente contro la trascrizione dell’ipoteca eseguita dalla Conservatoria
La vicenda trae origine dalla trascrizione con riserva, eseguita dalla Conservatoria di Roma 2, della iscrizione ipotecaria.
La richiesta formalità concerneva la iscrizione ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per un credito ceduto poi alla reclamante, come da contratto di cessione di credito in blocco.
Il tribunale competente con provvedimento n. 578/2020 rigetta il reclamo confermando l’operato della conservatoria.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva che l’ipoteca potesse essere iscritta a pieno titolo in favore della parte cessionaria del credito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2808, 2818 e 2839 del codice civile, in quanto titolare sostanziale del credito, e che inoltre “la legittimazione della stessa cessionaria ad iscrivere ipoteca a garanzia del credito ceduto emergerebbe dal coordinamento delle suddette disposizioni in tema di ipoteca con quelle dettate per la cessione del credito ed in particolare con l’art. 1263 c.c.”
La parte reclamante propone giudizio avverso il provvedimento del giudice di primo grado dinnanzi la Corte d’appello di Roma.
Pronuncia Corte d’appello di Roma
Il Collegio, respingendo le istanze di parte, conferma il giudizio di primo grado, replicando l’orientamento già espresso dalla Corte e ripercorrendo le valutazioni proposte dalla Cassazione nel sostenere che “il decreto ingiuntivo non può che dar luogo alla iscrizione ipotecaria in favore dello stesso creditore che ha ottenuto il decreto, anche se a chiederlo sia il soggetto subentrato nella posizione del creditore originario”.
Dunque da ritenere corretta “la successiva annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell’iscrizione ipotecaria, potendo la trasmissione dell’ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all’iscrizione costitutiva della garanzia reale nei registri immobiliari”.
La distinzione operata dal legislatore tra richiedente l’iscrizione e il soggetto in favore del quale la stessa deve essere operata conferma in realtà che l’iscrizione può essere effettuata solo in favore del creditore originario, munito di titolo idoneo a costituire l’iscrizione, seppur il richiedente può essere persona diversa.
Anche il richiamo all’articolo 1263 codice civile ha rilevanza nel senso opposto a quello sostenuto dalla parte ricorrente. La stessa disposizione infatti “legittima la successiva annotazione a margine dell’iscrizione della trasmissione stessa, ma non incide sulle formalità da seguire per l’iscrizione originaria”.
In conclusione pertanto, l’iscrizione ipotecaria può essere eseguita dal soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non assumendo rilevanza la successiva cessione del credito in blocco se non per le vicende ulteriori rispetto alla iscrizione. La cessione del credito infatti potrà essere eseguita in annotazione esclusivamente dopo la iscrizione originaria.
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